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Sentenza

Sentenza n. 7312/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 21525 del 03.06.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202507857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale e dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sulla mancata produzione dell’Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, recante l’indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni. Ha dedotto: violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, del principio del soccorso istruttorio e dei doveri di buona fede, poiché la richiesta di integrazione documentale sarebbe stata formulata oltre il termine di 30 giorni; violazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere, difetto di motivazione, irragionevolezza e omessa valutazione comparativa concreta dei percorsi formativi, nonché omessa adozione di eventuali misure compensative ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007; violazione del dovere di cooperazione derivante dall’art. 4, par. 3, TUE; disparità di trattamento rispetto ad altri docenti ai quali il Ministero avrebbe riconosciuto titoli analoghi, con violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. 206/2007. Nel corso del giudizio la ricorrente ha prodotto l’Adeverinta ministeriale, in originale e tradotta.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto illegittima la condotta procedimentale dell’Amministrazione, che dopo una fase di inerzia aveva assegnato un termine stringente per integrare la documentazione e aveva poi rigettato l’istanza senza esaminare le integrazioni prodotte né considerare il tempo necessario per ottenerle dall’autorità romena. Il principio del soccorso istruttorio, fondato sui doveri di collaborazione e buona fede, era applicabile e non incontrava i limiti propri delle procedure concorsuali, non trattandosi di una procedura comparativa. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’Adeverinta ministeriale sia un documento utile, ma non indispensabile, ai fini dell’esame della domanda: l’assenza di tale certificazione non può giustificare di per sé il rigetto, dovendo il Ministero valutare concretamente e individualmente i Nivel e gli altri diplomi prodotti, comparando il percorso formativo estero con quello richiesto in Italia. Qualora emergano divergenze, l’Amministrazione deve valutare l’eventuale adozione di misure compensative. Il nuovo esame dovrà considerare anche la documentazione depositata in giudizio e nuovamente trasmessa agli uffici competenti. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007

    La disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali estere impone all’Amministrazione di esaminare la domanda secondo termini e modalità coerenti con il dovere di acquisizione e valutazione della documentazione necessaria.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 206/2007

    È richiamato in relazione al termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere eventuali integrazioni documentali.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    In presenza di divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto in Italia, l’Amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative prima di negare il riconoscimento.

  • art. 4, par. 3, TUE

    È richiamato quale fondamento del principio di leale cooperazione, anche nei rapporti tra autorità degli Stati membri nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 3, comma 4, D.D. n. 499/2020

    Richiamato per evidenziare gli effetti del diniego sulla partecipazione alle procedure concorsuali, consentita con riserva nelle more del riconoscimento.

  • art. 4, comma 5, D.D. n. 2575/2023

    Richiamato in relazione alla partecipazione con riserva alle procedure di formazione delle graduatorie.

  • art. 7, comma 1, lett. e), O.M. n. 112/2022

    Richiamato per gli effetti del mancato riconoscimento sulla partecipazione alle GPS.

  • O.M. n. 88/2024

    Richiamata in relazione alla partecipazione alle procedure di formazione delle GPS nelle more del riconoscimento del titolo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione non può rigettare la domanda per la sola mancanza di una certificazione ulteriore quando gli altri documenti prodotti consentono una valutazione concreta del percorso formativo e delle competenze acquisite.
  • L’Adeverinta ministeriale romena costituisce un elemento istruttorio utile e certificativo, ma non un requisito indispensabile per l’esame della domanda di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento; la sua assenza non può determinare automaticamente il rigetto dell’istanza.
  • L’Amministrazione deve procedere a una valutazione concreta, individuale e comparativa dei titoli e dei percorsi formativi esteri e italiani, verificando se l’interessato abbia raggiunto il livello di competenze richiesto per l’accesso alla professione in Italia.
  • Qualora siano riscontrate divergenze tra la formazione acquisita nello Stato d’origine e quella richiesta nello Stato ospitante, l’Amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative previste dalla disciplina applicabile, anziché limitarsi a negare il riconoscimento.
  • I doveri di collaborazione e buona fede impongono all’Amministrazione di esercitare il soccorso istruttorio, soprattutto quando la richiesta di integrazione documentale non incide sulla par condicio di una procedura concorsuale o comparativa; il rigetto non può prescindere dalla valutazione delle integrazioni tempestivamente reperite e prodotte dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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