Sentenza n. 1124/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di rigetto dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA relativa a un impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di riesame con valore di rinnovo dell'AIA relativa all'impianto sito nel Comune di Bisignano. Ha dedotto l'erroneità dei presupposti, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione degli artt. 6, comma 9, e 19 del d.lgs. n. 152/2006, dei principi di lealtà procedimentale e buona amministrazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e lo sviamento. In particolare, ha contestato il recepimento acritico del dissenso del Comune di Bisignano, nonostante il parere favorevole della Struttura Tecnica di Valutazione e le valutazioni favorevoli di Provincia e ARPACAL; ha sostenuto che le criticità relative allo scarico non giustificassero il rigetto e che la proposta di realizzare uno scarico autonomo diretto nel fiume Mucone costituisse una modifica non sostanziale, valutabile nell'ambito del procedimento di rinnovo. Ha inoltre dedotto l'erronea applicazione della disciplina sulle modifiche dell'impianto e il travisamento della precedente istanza relativa alla ripartizione dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sostenendo che essa rientrasse nell'autorizzazione già posseduta e non imponesse un nuovo procedimento. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per erronea o mancata individuazione del controinteressato e ne ha contestato la fondatezza; il Comune di Bisignano si è costituito in giudizio. Nel corso del giudizio è stata rilasciata una nuova AIA, relativa al medesimo impianto ma fondata su una nuova istanza e su una diversa configurazione dello scarico nel fiume Mucone. La ricorrente ha dichiarato di conservare interesse alla decisione ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha superato le eccezioni preliminari e ha esaminato congiuntamente le censure, ritenendole infondate. Ha distinto il procedimento di riesame e rinnovo dell'AIA, disciplinato dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e riferito all'impianto originariamente autorizzato, dal procedimento relativo alle modifiche dell'impianto, disciplinato dall'art. 29-nonies, che comprende le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento potenzialmente incidenti sull'ambiente. Nel caso concreto, l'istanza originaria di rinnovo presupponeva lo scarico nella pubblica fognatura; la proposta, formulata in conferenza di servizi, di realizzare una condotta autonoma con scarico nel fiume Mucone avrebbe invece modificato la struttura dell'impianto e le modalità di scarico, sicché non poteva essere valutata nell'ambito del semplice rinnovo, ma richiedeva un distinto procedimento. Il dissenso del Comune è stato ritenuto adeguatamente motivato e non meramente emulativo, poiché fondato su pregresse criticità ambientali, sull'insufficienza dell'autorizzazione allo scarico rispetto alla capacità del depuratore comunale e su profili tecnici e ambientali documentati nei verbali della conferenza. La Regione non ha recepito acriticamente il dissenso comunale, ma lo ha valutato insieme agli altri elementi istruttori; la determinazione finale è risultata quindi legittima. Il TAR ha inoltre affermato che, nella conferenza di servizi decisoria, la prevalenza delle posizioni deve essere apprezzata qualitativamente, in relazione alla rilevanza sostanziale dell'apporto dell'amministrazione dissenziente, e non secondo un criterio meramente quantitativo. La nuova AIA rilasciata nel corso del giudizio non ha dimostrato l'illegittimità del precedente diniego, poiché è stata adottata all'esito di una nuova istanza, con diversa configurazione dello scarico e autonomi approfondimenti tecnici. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 29-octies d.lgs. 152/2006
Disciplina il riesame e il rinnovo dell'AIA con riferimento all'impianto originariamente autorizzato, consentendo la conferma o l'aggiornamento delle condizioni autorizzative, anche in relazione alle BAT sopravvenute.
art. 29-nonies d.lgs. 152/2006
Disciplina le modifiche dell'impianto, comprese le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento che possano produrre effetti sull'ambiente; tali modifiche richiedono un distinto procedimento rispetto al mero rinnovo dell'AIA.
art. 14-ter l. 241/1990
La conferenza di servizi decisoria conduce all'adozione del provvedimento finale tenendo conto delle posizioni prevalenti; la prevalenza va valutata qualitativamente, in relazione alla rilevanza sostanziale dell'apporto dei singoli enti e alla natura degli interessi coinvolti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il verbale della conferenza di servizi è stato considerato preavviso di rigetto; le deduzioni della ricorrente non sono state ritenute idonee a superare le ragioni ostative.
art. 124 d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione alla necessità di un'autorizzazione allo scarico e alla diversa responsabilità connessa allo scarico nel corpo idrico recettore.
art. 101 d.lgs. 152/2006
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla proposta di scarico autonomo, ma il giudice ha ritenuto che la proposta modificasse l'assetto dell'impianto e richiedesse un autonomo procedimento.
Massime di principio
- Il procedimento di riesame o rinnovo dell'AIA riguarda l'impianto nella sua configurazione originariamente autorizzata e non può essere utilizzato per introdurre modifiche strutturali o modifiche delle modalità di scarico che incidano sull'assetto dell'impianto e possano produrre effetti sull'ambiente.
- La proposta di una nuova condotta e di uno scarico in un diverso corpo idrico recettore costituisce una modifica dell'impianto, da esaminare mediante un autonomo procedimento ai sensi della disciplina sulle modifiche dell'AIA, anche se presentata nel corso della conferenza di servizi relativa al rinnovo.
- Nella conferenza di servizi decisoria, la posizione prevalente non si determina mediante un criterio quantitativo o maggioritario, ma mediante una valutazione qualitativa della rilevanza sostanziale dell'apporto dell'autorità coinvolta e degli interessi pubblici da essa rappresentati.
- Il dissenso espresso da un ente locale non è meramente emulativo quando è fondato su criticità ambientali pregresse, su accertamenti tecnici relativi alla capacità dello scarico e su ragioni coerentemente documentate nei verbali della conferenza di servizi.
- Il rilascio successivo di un'AIA relativa al medesimo impianto non dimostra l'illegittimità del precedente diniego quando la nuova autorizzazione deriva da una nuova istanza, da una diversa configurazione progettuale e da un autonomo procedimento istruttorio.
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