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Ordinanza

Ordinanza n. 409/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della patente di guida e di ogni altro titolo abilitativo alla guida ai sensi dell’art. 120 Codice della strada

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio notificato il 27 aprile 2026, con cui era stata disposta la revoca della patente e degli altri titoli abilitativi alla guida ai sensi dell’art. 120 Codice della strada, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il giudice si è pronunciato esclusivamente sulla domanda cautelare, riservando ogni valutazione di rito e di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento, impregiudicata ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito. La decisione è motivata dalla natura monitoria del provvedimento rivolto al ricorrente e dalla prevalenza, nel bilanciamento degli interessi, dell’interesse pubblico alla sicurezza e alla tutela dell’ordine pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120 Codice della strada

    Costituisce la base normativa del decreto prefettizio di revoca della patente e degli altri titoli abilitativi alla guida; l’ordinanza non ne esamina nel merito l’interpretazione o l’applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; la domanda è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti cautelari e per la prevalenza dell’interesse pubblico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando il provvedimento amministrativo presenta natura monitoria ed è collegato alla sicurezza e all’ordine pubblico, il giudice deve effettuare un bilanciamento degli interessi nel quale può prevalere l’interesse pubblico alla sicurezza, con conseguente rigetto della domanda di sospensione in assenza di adeguati presupposti cautelari.
  • Il rigetto della domanda cautelare può essere pronunciato impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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