Cassazione Penale, Sentenza n. 25359/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La vicenda riguarda la fase esecutiva di una pena detentiva complessiva derivante da più sentenze di condanna rese nei confronti dello stesso imputato, con particolare riferimento a un titolo principale per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi, e a più titoli in continuazione esterna. Il condannato aveva chiesto alla Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, di rideterminare la pena risultante dal cumulo della Procura generale, sostenendo che il calcolo non fosse conforme a quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 11786 del 2025, emessa all'esito di ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., che aveva annullato senza rinvio la precedente decisione di legittimità limitatamente al trattamento sanzionatorio, fissando la pena complessiva in anni 20 di reclusione. Secondo il ricorrente, la Procura generale aveva erroneamente fatto rivivere, nei cumuli parziali, la pena originaria della sentenza di condanna della Corte d'appello, invece di utilizzare la pena già rideterminata dalla Cassazione; inoltre, in assenza di una determinazione analitica degli aumenti per i reati satellite, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere autonomamente alla loro quantificazione. Il motivo di ricorso deduce dunque violazione di legge in relazione al metodo di calcolo del cumulo e alla necessità di conformarsi alla sentenza rescissoria della Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che, a seguito dell'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio pronunciato in sede di ricorso straordinario, la pena da porre in esecuzione non poteva più essere quella originaria indicata nella sentenza di condanna, né potevano rivivere le pene inserite nei cumuli parziali antecedenti. Il cumulo predisposto dalla Procura generale aveva invece portato all'esecuzione di una pena complessiva di anni 27, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, diversa da quella passata in giudicato dopo la rideterminazione operata dalla Cassazione, pari ad anni 20 di reclusione. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha quindi corretto il provvedimento esecutivo, riaffermando che il titolo esecutivo va ricostruito tenendo conto della decisione rescissoria sopravvenuta e non della pena originaria della sentenza di condanna.
Norme richiamate
art. 78 c.p.
Il criterio moderatore del cumulo materiale incide sul limite massimo della pena complessiva e deve operare nel calcolo della sanzione da eseguire; non consente però di mettere in esecuzione una pena diversa da quella risultante dal giudicato, specie quando intervenga una successiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
art. 442, comma 2, c.p.p.
La diminuente per il rito abbreviato spetta nel processo di cognizione e non può essere duplicata in sede esecutiva nel cumulo di pene inflitte in distinti procedimenti.
artt. 663, comma 1, c.p.p. e 80 c.p.
Sono richiamati per escludere, in difetto di previsione derogatoria, che la riduzione per il rito speciale possa essere applicata in esecuzione alle pene concorrenti già inflitte in separati procedimenti.
art. 625-bis c.p.p.
È il rimedio straordinario utilizzato dal condannato per ottenere la revoca della precedente decisione di legittimità e la correzione dell'errore nel calcolo della pena.
art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicato come reato base della sentenza di condanna oggetto di ricalcolo della pena.
artt. 73-80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamati come reato in continuazione interna nella determinazione della pena della sentenza di condanna.
Massime di principio
- Quando una sentenza di legittimità annulla senza rinvio il trattamento sanzionatorio, la pena da eseguire deve essere ricostruita sulla base del nuovo assetto decisorio e non può più essere ricavata dalla pena originaria della sentenza di condanna.
- Nel procedimento esecutivo relativo al cumulo di pene concorrenti, il giudice deve rispettare il titolo esecutivo effettivamente esistente al momento della decisione, comprensivo di eventuali rideterminazioni operate dalla Cassazione.
- La diminuente per il rito abbreviato si applica nel giudizio di cognizione dopo la determinazione della pena secondo le regole sul concorso di reati e di pene; non può essere reiterata o duplicata in sede esecutiva.
- Il criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 c.p. opera come limite massimo della reclusione complessiva, ma non legittima la formazione di un cumulo fondato su pene non più vigenti per effetto di un successivo intervento rescissorio.
- In presenza di errore nel calcolo della pena eseguita rispetto al giudicato consolidatosi dopo una pronuncia rescissoria della Cassazione, il provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere annullato con rinvio per nuovo esame.
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