Sentenza n. 13176/2026 - Roma, Sezione 5B
Per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione sul riconoscimento del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensione, del decreto n. 64 del 3.7.2026 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Cremona, con il quale è stata disposta l’esclusione, tra gli altri, dell’odierna ricorrente dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza e di Istituto per la Provincia di Cremona, con la consequenziale esclusione anche dalle correlate graduatorie di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione per l'insegnamento di sostegno; con motivi aggiunti, esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella provincia di Cremona
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento, presentata il 24 maggio 2024 al Ministero dell'Università e della Ricerca, relativa a un titolo conseguito in Spagna. Il ricorso è stato notificato il 26 giugno 2026. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che il termine per la conclusione del procedimento è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa e che l'azione avverso il silenzio è stata proposta oltre un anno dopo la scadenza del termine procedimentale, in violazione dell'art. 31, comma 2, c.p.a. In secondo luogo, ha rilevato il difetto di legittimazione passiva del MUR: la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero spetta al Ministero dell'Istruzione e del Merito, mentre il MUR è chiamato soltanto a rendere un parere endoprocedimentale. La ricorrente ha inoltre impugnato con motivi aggiunti il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Cremona, che l'ha esclusa dalle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028.
La decisione
Il ricorso introduttivo avverso il silenzio è stato dichiarato inammissibile per duplice ragione: tardività, poiché l'azione è stata proposta oltre il termine annuale decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, e difetto di legittimazione passiva del MUR, non essendo quest'ultimo l'amministrazione competente ad adottare il provvedimento finale. La competenza spetta al Ministero dell'Istruzione e del Merito; il MUR svolge un ruolo endoprocedimentale. Il TAR ha richiamato il dovere del MUR, fondato sui principi di collaborazione e buona fede e sul divieto di aggravamento del procedimento, di trasmettere l'istanza e la documentazione al Ministero competente. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto che la cognizione sull'esclusione dalle graduatorie esulasse dalle materie assegnate alla Sezione V bis, competente per controversie sul contegno omissivo in materia di sostegno limitatamente al riconoscimento di titoli abilitativi rilasciati in Spagna. Gli atti sono stati quindi rimessi al Presidente del TAR per le determinazioni sulla Sezione competente, senza decisione nel merito dell'impugnazione del decreto. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero di specializzazione per il sostegno è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 31, comma 2, c.p.a.
oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
L'azione avverso il silenzio è inammissibile se proposta oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede
L'amministrazione deve improntare i rapporti con il privato a collaborazione e buona fede; tale principio impone al MUR di trasmettere l'istanza all'amministrazione competente.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
divieto di ingiustificato aggravio del procedimento
Il MUR, pur non essendo competente a provvedere in via finale, deve evitare l'aggravamento procedimentale e trasmettere tempestivamente l'istanza all'amministrazione competente.
art. 6, d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022
La disposizione è richiamata per la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito assunta dal Ministero competente.
d.l. 1/2020, convertito dalla l. 12/2020
La separazione tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca non ha trasferito al MUR la competenza finale sul riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione sul sostegno.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento; decorso tale termine, il ricorso è inammissibile per carenza di un presupposto dell'azione.
- Nei giudizi avverso il silenzio, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione cui la legge attribuisce il potere di adottare il provvedimento finale richiesto, non all'amministrazione eventualmente coinvolta soltanto nella fase endoprocedimentale.
- Per il riconoscimento di un titolo estero di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione e del Merito; il Ministero dell'Università e della Ricerca è competente soltanto per il parere endoprocedimentale.
- Quando un'istanza è presentata a un'amministrazione priva della competenza finale, i principi di collaborazione, buona fede e divieto di aggravamento del procedimento impongono a tale amministrazione di trasmetterla tempestivamente all'amministrazione competente, con la relativa documentazione.
- La rimessione degli atti al Presidente del TAR per individuare la Sezione competente costituisce una decisione interna sull'assegnazione del gravame e non comporta una pronuncia di merito sull'impugnazione del provvedimento sopravvenuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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