Cassazione Civile, Ordinanza n. 25761/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di due persone fisiche, ritenendole soci occulti e amministratori di fatto di una società a responsabilità limitata operante nel settore edilizio. Sulla base di tale assunto aveva rideterminato il reddito imponibile per gli anni 2010 e 2011 ai fini IRES, IRAP e IVA, con recupero di maggiori imposte e irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo di non essere soci occulti né amministratori di fatto, ma soltanto referenti tecnici della società nei rapporti con la clientela. La CTP aveva accolto i ricorsi e la CTR aveva confermato, ritenendo non provata né la natura meramente schermante della società né il ruolo gestorio di fatto dei due soggetti. In cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; con il secondo, violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, assumendo che il giudice di appello avesse erroneamente escluso la prova della interposizione/schermatura societaria e dell'amministrazione di fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza regionale fosse apparente, perché il giudice di merito aveva esaminato gli elementi probatori e aveva spiegato, sia pure sinteticamente, perché li riteneva insufficienti a dimostrare la funzione di schermo della società e il ruolo di amministratori di fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo che la doglianza, sotto il profilo della violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione idonea a consentire il controllo sul ragionamento decisorio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di dedurre un vizio processuale della sentenza, ma non ritenuto violato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo se manca l'indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111, comma 7, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale e consentire il controllo della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametrava la censura di violazione di legge sulle presunzioni e sull'onere della prova.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della pretesa fiscale e dei fatti costitutivi dell'accertamento.
art. 2727 c.c.
Rilevante per l'uso delle presunzioni nel supporto probatorio dell'accertamento.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere valutate dal giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale indiziario.
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La ricostruzione fiscale della interposizione/schermatura richiede prova dei presupposti che l'ufficio intende far valere.
art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269
Norma richiamata per l'irrogazione delle sanzioni connesse all'accertamento fiscale.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il giudice non indica gli elementi posti a base del convincimento o, pur elencandoli, non svolge una disamina logico-giuridica che consenta il controllo della decisione; una motivazione sintetica è invece sufficiente se rende comprensibile l'iter argomentativo.
- In sede di appello è legittima la motivazione per relationem, purché il giudice mostri di aver esaminato i motivi di gravame e di averli disattesi con argomentazioni controllabili; non è invece sufficiente un mero rinvio adesivo privo di verifica critica.
- La censura di violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova è inammissibile in cassazione quando, sotto tale veste, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già accertati nei gradi di merito.
- L'accertamento circa la natura fittizia o meramente schermante di una società e circa l'esistenza di un'amministrazione di fatto è accertamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge effettiva, non mediante una rivalutazione delle prove.
- Quando il giudice di merito ritenga, sulla base delle risultanze istruttorie, che l'impresa sia reale e che i soggetti coinvolti svolgano soltanto un ruolo tecnico-operativo, la pretesa fiscale fondata sull'assunto opposto non può essere accolta in sede di legittimità se la censura dell'ufficio si risolve in contestazione del merito.
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