Cassazione Penale, Sentenza n. 24325/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la confisca preventiva disposta dal Tribunale di Taranto ex d.lgs. 159/2011. I ricorrenti denunciavano nullità per omessa o insufficiente motivazione in relazione: (1) all'affermazione della pericolosità qualificata (e presunta violazione del ne bis in idem); (2) alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale e alla correlazione temporale fra acquisizione dei beni e manifestazione della pericolosità; (3) all'attribuzione di beni a titolo fittizio al proposto, essendo tali beni intestati al figlio Simone. Con motivi aggiunti si contestava altresì l'attribuzione di pericolosità generica e la mancata motivazione sulla correlazione della pericolosità generica con il periodo di acquisto dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge; sindacato sulla motivazione ammesso solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente). Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata: è stata puntualmente esaminata la consistente vicenda penale di Pasquale (condanne per associazione di tipo mafioso e reati correlati, violazioni successive alla precedente misura, nuove condanne 2019) e la persistenza/peggioramento della pericolosità; il giudice ha inoltre delimitato temporalmente la pericolosità e collegato le acquisizioni (riconosciute nel periodo 15/04/2008 - 18/08/2014) alla provvista illecita, secondo i principi delle Sezioni Unite (es. Spinelli). Quanto all'intestazione a terzi (figlio Simone), la Corte ha ritenuto correttamente applicata la presunzione di fittizietà ex art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011 per atti nel biennio anteriore alla proposta e ha valorizzato elementi fattuali (convivenza, incapacità economica del terzo, gestione effettiva dei beni) idonei a dimostrare l'interposizione. Conseguenza: rigetto dei ricorsi e conferma della confisca preventiva.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 10, art. 16, art. 24, art. 26, art. 27, art. 1
Disciplina le misure di prevenzione patrimoniali e personali; l'art.26 comma 2 contiene la presunzione iuris tantum di fittizieta' dei trasferimenti nel biennio precedente la proposta; art.10 limita i ricorsi in materia di prevenzione alla violazione di legge
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamata)
art. 4, art. 1 (numeri 1 e 2) nella versione storica
Normativa storica sulle misure di prevenzione da cui deriva la disciplina vigente; richiamata per i principi sulla pericolosita' generica e qualificata
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione con riguardo alla manifesta illogicita' della motivazione; nel procedimento di prevenzione la Corte puo' sindacare la motivazione solo entro i limiti indicati dalla legge
Sez. U., n. 4880/2014 (Spinelli)
Principio che la pericolosita' sociale delimita temporalmente l'ambito di applicazione della confisca preventiva: vanno confiscati i beni acquisiti nel periodo in cui si e' manifestata la pericolosita'
Sez. U., n. 12621/2016 (De Angelis)
Chiarisce la portata della presunzione di fittizieta' dei trasferimenti/intestazioni prevista dall'art.26 comma 2 d.lgs.159/2011 e i criteri per accertare l'interposizione fittizia
Corte costituzionale, n. 24/2018
Esamina la determinazione/precisazione della nozione di pericolosita' e la compatibilita' costituzionale delle fattispecie riguardanti i "pericolosi generici", richiamando i limiti derivanti dalla giurisprudenza CEDU (De Tommaso)
Corte EDU, De Tommaso c. Italia (23/02/2017)
Ha posto limiti ai requisiti di determinazione e prevedibilita' della normativa che legittima misure di prevenzione; la giurisprudenza interna interpreta la norma per assicurarne sufficiente determinatezza
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge; questioni di fatto e valutazioni di merito sul nesso tra pericolosita' e acquisizione dei beni sono in gran parte precluse in Cassazione salvo mancanza totale o motivazione meramente apparente
- Per "pericolosita' qualificata" il giudice deve in concreto individuare se la pericolosita' investe l'intero percorso esistenziale o se ha un arco temporale delimitabile; la confisca puo' colpire i beni acquisiti nell'arco temporale della pericolosita' e, in casi motivati, anche beni acquisiti successivamente se direttamente riconducibili a provvista illecita accumulata in precedenza
- La presunzione di fittizieta' dei trasferimenti/intestazioni ex art.26 comma 2 d.lgs.159/2011 opera per gli atti compiuti nei due anni anteriori alla proposta della misura; per atti anteriori la parentela e la convivenza restano elementi significativi ma non determinanti senza ulteriori indizi
- Il terzo intestatario puo' superare la presunzione dimostrando la reale capacita' economica o la concreta autonomia finanziaria; l'assenza di documentazione credibile sulle fonti di acquisto indebolisce la posizione del terzo
- La mancata o insufficiente motivazione puo' integrare motivo di cassazione solo se la motivazione e' del tutto assente o priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza; la semplice proposta di una diversa ricostruzione dei fatti non e' sufficiente
- Quando vi sono precedenti condanne, violazioni di misure di prevenzione e nuovi reati, il giudice puo' ritenere la pericolosita' perdurante o aggravata e collegare patrimonialmente le acquisizioni al periodo di attivita' illecita
- In presenza di trasferimenti a favore di familiari conviventi, la comunanza di interessi patrimoniali familiare e la prova di gestione effettiva dei beni da parte del proposto rafforzano l'accertamento di interposizione fittizia
- La strategia difensiva in casi simili dovrebbe puntare a produrre prove documentali concrete sulle fonti lecite di acquisizione dei beni e sulla autonomia economica dei terzi intestatari, nonche' a contestare, con elementi di fatto, la sussistenza o la persistenza della pericolosita' sociale nel periodo rilevante
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