Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24325/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la confisca preventiva disposta dal Tribunale di Taranto ex d.lgs. 159/2011. I ricorrenti denunciavano nullità per omessa o insufficiente motivazione in relazione: (1) all'affermazione della pericolosità qualificata (e presunta violazione del ne bis in idem); (2) alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale e alla correlazione temporale fra acquisizione dei beni e manifestazione della pericolosità; (3) all'attribuzione di beni a titolo fittizio al proposto, essendo tali beni intestati al figlio Simone. Con motivi aggiunti si contestava altresì l'attribuzione di pericolosità generica e la mancata motivazione sulla correlazione della pericolosità generica con il periodo di acquisto dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge; sindacato sulla motivazione ammesso solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente). Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata: è stata puntualmente esaminata la consistente vicenda penale di Pasquale (condanne per associazione di tipo mafioso e reati correlati, violazioni successive alla precedente misura, nuove condanne 2019) e la persistenza/peggioramento della pericolosità; il giudice ha inoltre delimitato temporalmente la pericolosità e collegato le acquisizioni (riconosciute nel periodo 15/04/2008 - 18/08/2014) alla provvista illecita, secondo i principi delle Sezioni Unite (es. Spinelli). Quanto all'intestazione a terzi (figlio Simone), la Corte ha ritenuto correttamente applicata la presunzione di fittizietà ex art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011 per atti nel biennio anteriore alla proposta e ha valorizzato elementi fattuali (convivenza, incapacità economica del terzo, gestione effettiva dei beni) idonei a dimostrare l'interposizione. Conseguenza: rigetto dei ricorsi e conferma della confisca preventiva.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 10, art. 16, art. 24, art. 26, art. 27, art. 1

    Disciplina le misure di prevenzione patrimoniali e personali; l'art.26 comma 2 contiene la presunzione iuris tantum di fittizieta' dei trasferimenti nel biennio precedente la proposta; art.10 limita i ricorsi in materia di prevenzione alla violazione di legge

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamata)

    art. 4, art. 1 (numeri 1 e 2) nella versione storica

    Normativa storica sulle misure di prevenzione da cui deriva la disciplina vigente; richiamata per i principi sulla pericolosita' generica e qualificata

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione con riguardo alla manifesta illogicita' della motivazione; nel procedimento di prevenzione la Corte puo' sindacare la motivazione solo entro i limiti indicati dalla legge

  • Sez. U., n. 4880/2014 (Spinelli)

    Principio che la pericolosita' sociale delimita temporalmente l'ambito di applicazione della confisca preventiva: vanno confiscati i beni acquisiti nel periodo in cui si e' manifestata la pericolosita'

  • Sez. U., n. 12621/2016 (De Angelis)

    Chiarisce la portata della presunzione di fittizieta' dei trasferimenti/intestazioni prevista dall'art.26 comma 2 d.lgs.159/2011 e i criteri per accertare l'interposizione fittizia

  • Corte costituzionale, n. 24/2018

    Esamina la determinazione/precisazione della nozione di pericolosita' e la compatibilita' costituzionale delle fattispecie riguardanti i "pericolosi generici", richiamando i limiti derivanti dalla giurisprudenza CEDU (De Tommaso)

  • Corte EDU, De Tommaso c. Italia (23/02/2017)

    Ha posto limiti ai requisiti di determinazione e prevedibilita' della normativa che legittima misure di prevenzione; la giurisprudenza interna interpreta la norma per assicurarne sufficiente determinatezza

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge; questioni di fatto e valutazioni di merito sul nesso tra pericolosita' e acquisizione dei beni sono in gran parte precluse in Cassazione salvo mancanza totale o motivazione meramente apparente
  • Per "pericolosita' qualificata" il giudice deve in concreto individuare se la pericolosita' investe l'intero percorso esistenziale o se ha un arco temporale delimitabile; la confisca puo' colpire i beni acquisiti nell'arco temporale della pericolosita' e, in casi motivati, anche beni acquisiti successivamente se direttamente riconducibili a provvista illecita accumulata in precedenza
  • La presunzione di fittizieta' dei trasferimenti/intestazioni ex art.26 comma 2 d.lgs.159/2011 opera per gli atti compiuti nei due anni anteriori alla proposta della misura; per atti anteriori la parentela e la convivenza restano elementi significativi ma non determinanti senza ulteriori indizi
  • Il terzo intestatario puo' superare la presunzione dimostrando la reale capacita' economica o la concreta autonomia finanziaria; l'assenza di documentazione credibile sulle fonti di acquisto indebolisce la posizione del terzo
  • La mancata o insufficiente motivazione puo' integrare motivo di cassazione solo se la motivazione e' del tutto assente o priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza; la semplice proposta di una diversa ricostruzione dei fatti non e' sufficiente
  • Quando vi sono precedenti condanne, violazioni di misure di prevenzione e nuovi reati, il giudice puo' ritenere la pericolosita' perdurante o aggravata e collegare patrimonialmente le acquisizioni al periodo di attivita' illecita
  • In presenza di trasferimenti a favore di familiari conviventi, la comunanza di interessi patrimoniali familiare e la prova di gestione effettiva dei beni da parte del proposto rafforzano l'accertamento di interposizione fittizia
  • La strategia difensiva in casi simili dovrebbe puntare a produrre prove documentali concrete sulle fonti lecite di acquisizione dei beni e sulla autonomia economica dei terzi intestatari, nonche' a contestare, con elementi di fatto, la sussistenza o la persistenza della pericolosita' sociale nel periodo rilevante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.