Ordinanza n. 136/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale nr CA/2313/2025 del 23.10.2025, prot. CA/208947/2025 del 23.10.2025 con la quale è stato determinato il diniego all'accoglimento dell'istanza rilascio nuova occupazione suolo pubblico permanente prot CAT197825/2022 a servizio del locale ubicato in Roma via Federico Cesi n. 68; -all'occorrenza, del parere del Dipartimento Tutela Ambientale reso con nota prot. QL /2025/58224, acquisita con prot. Nr CA/2025/113350, con il quale ha espresso Parere preventivo obbligatorio non favorevole, considerata la distanza da osservare (metri 2) nel posizionamento degli allestimenti dal fusto delle alberature presenti, come previsto all'allegato 15 del Regolamento approvato con D.A.C. 17/201 “Regolamento del Verde Pubblico e Privato e del paesaggio Urbano di Roma Capitale “che nella planimetria non viene rispettata”; - all'occorrenza, del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, allegato nr 15 delibera assemblea capitolina nr 17 del 22 marzo 2021, nella parte che interessa; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio di una concessione permanente per occupazione di suolo pubblico a servizio di un esercizio commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di un esercizio commerciale sito in Roma, aveva chiesto il rilascio di una concessione permanente per l’occupazione di 35 mq di suolo pubblico. Dopo che un precedente diniego era stato annullato dal TAR con sentenza n. 4767/2025, l’amministrazione comunale, in sede di riesame, ha nuovamente respinto l’istanza con determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2025. Il nuovo diniego risultava fondato, tra l’altro, sul parere preventivo obbligatorio non favorevole del Dipartimento Tutela Ambientale e sul parere negativo della Polizia Locale. La società ha impugnato il diniego, unitamente al parere ambientale e, occorrendo, alla disciplina regolamentare comunale sul verde pubblico e privato, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Il rilievo decisivo riguardava la ritenuta illegittimità del diniego e del parere ambientale, fondati sull’inosservanza della distanza minima di due metri dalle alberature prevista dall’allegato 15 del regolamento comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che nell’area oggetto della richiesta di occupazione risultava inglobata un’alberatura e che gli arredi erano collocati a meno di due metri dal fusto, in contrasto con la prescrizione dell’allegato 15 del Regolamento comunale approvato con D.A.C. n. 17/2021. Non è stata quindi ravvisata, allo stato cautelare, una ragionevole probabilità di fondatezza delle censure contro il nuovo diniego. L’ordinanza non accoglie né esamina definitivamente il merito dell’impugnazione. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata valutata sulla base dei presupposti propri della fase cautelare.
Allegato 15 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale, approvato con D.A.C. n. 17/2021
le strutture e gli allestimenti debbano avere una distanza di 2,00 m dalle essenze arboree e arbustive
La prescrizione è stata ritenuta rilevante per la valutazione del fumus: la collocazione degli arredi a meno di due metri dall’alberatura costituisce, in questa fase, elemento ostativo al rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un diniego amministrativo deve essere respinta quando, a una sommaria delibazione, la situazione di fatto accertata appare incompatibile con una prescrizione regolamentare direttamente rilevante per il rilascio del titolo richiesto.
- Una prescrizione regolamentare che imponga una distanza minima degli allestimenti dalle alberature può legittimamente assumere rilievo ostativo al rilascio di una concessione per occupazione di suolo pubblico quando la planimetria o la situazione concreta evidenzi il mancato rispetto di tale distanza.
- La verifica del fumus cautelare può fondarsi sul confronto tra la conformazione dell’occupazione richiesta e le prescrizioni tecniche contenute nella disciplina regolamentare comunale, senza anticipare la definitiva decisione sul merito dell’impugnazione.
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