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Ordinanza

Ordinanza n. 2721/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, del silenzio-rigetto della domanda di accesso agli atti relativi al Decreto emesso dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – datato 12.11.2007, prot.333/C-1/Sez. 2^/20775, notificato in data 13 dicembre 2007, con cui è stata applicata la sanzione della pena pecuniaria pari a due trentesimi dello stipendio, in particolare 1) ai tabulati dell'utenza utilizzata dal Dott. -OMISSIS- relativi alle chiamate in uscita dei giorni 29.11.15 e 14.12.15 nonché per 2) conoscere chi è l'estensore e firmatario della nota n.333-A/9807.F.3.9232-2015 del 03.12.15 del Ministero dell'Interno, che distorce la motivazione della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato sez.VI 27.2.2007 n.1743.

Giustizia amministrativa202514376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto o diniego di accesso relativo a tabulati telefonici e a una nota ministeriale concernente una pregressa vicenda disciplinare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di accesso, chiedendo l'ostensione dei tabulati relativi alle chiamate in uscita di una determinata utenza telefonica in due giornate del 2015 e di conoscere l'identità dell'estensore e del firmatario di una nota del Ministero dell'Interno del 3 dicembre 2015, ritenuta lesiva o distorsiva della motivazione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile tardività del ricorso, poiché il diniego risulta datato 24 luglio 2025 mentre il ricorso è stato notificato il 22 novembre 2025. Poiché il Ministero si è costituito genericamente, il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire una relazione documentata e dettagliata sulla richiesta di accesso, sulla pregressa vicenda contenziosa e, in particolare, sulla domanda di ostensione della nota ministeriale del 3 dicembre 2015.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell'Interno di depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione documentata e dettagliata sulla richiesta di accesso denegata e sulla vicenda contenziosa presupposta. Ha assegnato al ricorrente, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., trenta giorni dalla comunicazione per prendere posizione sulla possibile irricevibilità del ricorso. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Non sono state adottate statuizioni definitive sull'accesso, sulla tardività o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice assegna alle parti un termine per prendere posizione su una questione rilevata d'ufficio, nella specie la possibile irricevibilità del ricorso per tardività.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando dagli atti emerga una possibile tardività del ricorso, il giudice amministrativo può assegnare alla parte un termine per contraddire sulla questione rilevata d'ufficio prima di definire il giudizio.
  • In presenza di una costituzione meramente generica dell'amministrazione, il giudice può disporre un'apposita istruttoria, ordinando il deposito di una relazione documentata e dettagliata sui fatti e sugli atti rilevanti per la decisione.
  • Nel giudizio in materia di accesso, la verifica della tempestività dell'impugnazione e la ricostruzione della vicenda amministrativa e contenziosa presupposta possono precedere la decisione sulla legittimità del diniego.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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