Cassazione Penale, Ordinanza n. 11868/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputata avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso nella detenzione di una pistola. La ricorrente deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione sul suo concorso nella detenzione dell'arma fosse illogica o insufficiente, anche in considerazione del fatto che era stata assolta dall'originaria imputazione di ricettazione. La Cassazione rileva però che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione di appello, integrata da quella di primo grado, era coerente nel valorizzare le modalità di conservazione e rinvenimento dell'arma, la piena disponibilità della pistola da parte della ricorrente, la sua conoscenza del luogo in cui era occultata e le sue ammissioni circa l'informazione ricevuta dal convivente su cosa farne.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla condotta di detenzione dell'arma
art. 23 l. 110/1975
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per la detenzione della pistola
art. 616 c.p.p.
implicito richiamo alla condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 591 c.p.p.
evocato implicitamente quale base della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma solo per denunciare una motivazione mancante, apparente, manifestamente illogica o internamente contraddittoria nei limiti del controllo di legittimità.
- Quando la sentenza di appello richiama e integra la motivazione di primo grado, la motivazione complessiva è sufficiente se offre una risposta coerente alle censure già dedotte in appello e consente di comprendere il ragionamento decisorio.
- La disponibilità dell'arma, la conoscenza del luogo in cui essa è occultata e le dichiarazioni dell'imputato possono costituire elementi idonei a fondare la responsabilità per concorso nella detenzione di arma.
- L'assoluzione da un diverso titolo di reato non esclude automaticamente la responsabilità per una concorrente condotta di detenzione, ove la diversa imputazione sia sorretta da un autonomo compendio motivazionale e probatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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