Sentenza del 17/02/2020 n. 482 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - sottoscrizione - delega - presupposti - ragioni organizzative - sono tali - sindacabilità da parte del contribuente - non sussiste. Avviso di accertamento - preceduto da richiesta di documenti - è legittimo. Regola dell'indeducibilità dei costi - applicazione - contratti di leasing non superiori a cinque anni - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento per presunta illegittimità della sottoscrizione (qualità e legittimazione del soggetto che ha firmato per delega), per contestazione della legittimità dell'avviso emesso sulla base di una semplice richiesta documentale senza accessi/ispezioni, e per la deducibilità dei costi relativi a contratti di leasing di durata non superiore a cinque anni conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n.44/2012.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima la delega rilasciata dal direttore provinciale al firmatario dell'avviso se motivata da ragioni organizzative dell'ufficio, con la conseguenza che tale delega non è sindacabile dal contribuente. Ha inoltre confermato la legittimità di un avviso di accertamento preceduto da richiesta di documenti anche in assenza di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività. Infine ha stabilito che per i contratti di leasing conclusi nel periodo precedente alla legge n.44/2012 e di durata non superiore a cinque anni opera la regola dell'indeducibilità dei costi. Il ricorso è stato quindi respinto.
Norme richiamate
legge n.44/2012
Per i contratti di leasing stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n.44/2012, se la durata del contratto non supera i cinque anni si applica la regola dell'indeducibilità dei costi.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un delegato è valida se la delega è motivata da ragioni organizzative dell'ufficio; tali ragioni non sono sindacabili dal contribuente come vizio formale tale da annullare l'atto.
- Un avviso di accertamento è legittimo anche se preceduto unicamente da una richiesta di documenti, senza che siano stati effettuati accessi o ispezioni presso i locali del contribuente, purché rispetti le altre garanzie di legge.
- Per i contratti di leasing conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n.44/2012, i rapporti con durata non superiore a cinque anni sono soggetti alla regola dell'indeducibilità dei costi; il contribuente deve verificare data di stipula e durata del contratto per valutare la deducibilità.
- Nelle impugnazioni è più efficace concentrarsi su vizi di merito (calcoli, qualificazione giuridica dei contratti, elementi probatori) piuttosto che su contestazioni formali della firma quando la delega è spiegata con ragioni organizzative.
- Alla ricezione di una richiesta documentale e successivo avviso, il contribuente dovrebbe conservare e presentare tempestivamente la documentazione richiesta e, se necessario, contestare motivi specifici e documentabili dell'accertamento.
Testo integrale
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