Cassazione Civile, Ordinanza n. 14160/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, disposta dal Ministero, di una concessione di contributo in conto capitale riconosciuto come agevolazione per l’imprenditoria femminile. L’impresa beneficiaria ha impugnato il decreto di revoca sostenendo di avere adempiuto agli obblighi previsti dalla disciplina di settore e di avere completato gli investimenti entro i termini. Il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento del decreto, rilevando in sostanza che la società non aveva provato i presupposti necessari per mantenere il beneficio: in particolare, non aveva dimostrato che i beni acquistati fossero nuovi, non aveva riscontrato la dichiarazione di completamento degli investimenti, alcuni beni risultavano destinati a uso promiscuo e non vi era prova del raggiungimento della soglia minima di investimenti ammissibili. In appello, la società ha dedotto che il giudice di primo grado aveva erroneamente applicato le regole sull’ammissibilità dell’impugnazione, che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla normativa ritenuta applicabile, avrebbe motivato in modo apparente il rigetto e avrebbe illegittimamente respinto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, lamentando anche l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla mancata ammissione della CTU. In cassazione, il primo motivo contestava la declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita genericità, sostenendo che l’atto individuava i capi impugnati e le ragioni di dissenso; gli altri motivi censuravano la mancata pronuncia sulla disciplina applicabile, la motivazione apparente, il diniego di CTU e l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla prova peritale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il giudizio della Corte d’appello sull’inammissibilità dell’appello, perché l’atto di gravame, pur indicando i punti contestati, si era limitato a riproporre in modo assertivo le difese già svolte in primo grado senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con le rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate sul mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della società. Quanto agli ulteriori motivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché rivolti contro la parte della decisione che aveva svolto un esame nel merito nonostante la previa declaratoria di inammissibilità: una volta resa tale declaratoria, le ulteriori argomentazioni sul merito restano prive di effetti e non possono essere autonomamente censurate, dovendosi impugnare solo la ratio decisiva dell’inammissibilità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
artt. 342 e 434 c.p.c.
nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con modif. dalla l. 134/2012
L’atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
art. 112 c.p.c.
Viene evocato dal ricorrente come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché investe una parte della sentenza priva di effettiva incidenza decisoria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; la censura non supera la declaratoria di inammissibilità dell’appello e non è scrutinata nel merito.
art. 61 c.p.c.
Richiamato in relazione al diniego di consulenza tecnica d’ufficio, ma il motivo è inammissibile per essere diretto contro un segmento meramente argomentativo della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per contestare l’adeguatezza della motivazione sul rigetto della CTU.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame del fatto decisivo è dichiarato inammissibile perché riferito a un profilo della sentenza che non costituiva la vera ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma introduttiva dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, non basta indicare i capi della sentenza contestati: occorre una critica specifica e argomentata che si confronti con le rationes decidendi della pronuncia di primo grado.
- La mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado, o una contestazione solo assertiva delle valutazioni del giudice, non integra una valida censura ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un’impugnazione, le eventuali ulteriori argomentazioni svolte sul merito sono prive di effetti decisori e non devono essere autonomamente impugnate; la censura deve colpire la sola declaratoria di inammissibilità.
- Le censure di motivazione apparente, omessa pronuncia, diniego di CTU o omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se dirette contro passaggi della sentenza che non costituiscono la vera ratio decidendi.
- In materia di agevolazioni pubbliche, il beneficiario che contesti la revoca deve allegare e provare i presupposti sostanziali del mantenimento del beneficio, non potendo limitarsi a contestazioni generiche o a richieste istruttorie esplorative.
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