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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 18988 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2003-2008, contestando l'inclusione nella superficie tassabile di un magazzino di circa 1.978 mq destinato allo stoccaggio delle farine. Ha inoltre dedotto l'invalidità degli avvisi per difetto di potere rappresentativo del firmatario, carenza di motivazione, violazione delle regole sulla classificazione dei rifiuti e mancata esclusione delle aree in cui si sarebbero prodotti esclusivamente rifiuti speciali. Sono state contestate anche la tardiva costituzione di Ancona Entrate e la presunta non contestazione dei fatti allegati dalla società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto validi gli avvisi sottoscritti dal funzionario, poiché riferibili ad Ancona Entrate e non essendo stata provata l'estraneità del firmatario all'organizzazione dell'ente. Le doglianze sulla motivazione degli avvisi sono state dichiarate inammissibili, anche per mancata trascrizione del loro contenuto nel ricorso. Quanto al magazzino, la Corte ha stabilito che le aree destinate allo stoccaggio di prodotti finiti restano normalmente tassabili e che gli scarti vegetali o sfarinati erano stati assimilati ai rifiuti urbani dal Comune di Ancona. La contribuente non ha dimostrato in modo sufficiente né la produzione esclusiva di rifiuti speciali né la precisa delimitazione delle aree eventualmente esenti. È stata inoltre esclusa qualsiasi ammissione derivante dalla tardiva costituzione della resistente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Gli avvisi di accertamento devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Tuttavia, chi contesta la motivazione in Cassazione deve riportare nel ricorso il contenuto dell'avviso, in applicazione del principio di autosufficienza.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 68 e 70

    L'art. 62, comma 3, esclude dalla superficie tassabile le aree in cui si formano, per caratteristiche strutturali e destinazione, rifiuti speciali, tossici o nocivi.

    L'esclusione costituisce un'eccezione alla regola generale di tassabilità e deve essere provata dal contribuente, che deve indicare e delimitare con precisione le aree interessate. Le aree di stoccaggio dei prodotti finiti non sono automaticamente escluse.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g)

    Attribuisce ai Comuni il potere di assimilare determinati rifiuti prodotti da attività economiche ai rifiuti urbani.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184

    Rileva per la classificazione dei rifiuti, ma la qualificazione come rifiuto speciale non esclude la tassazione quando il rifiuto sia stato validamente assimilato ai rifiuti urbani dal regolamento comunale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24 e 32

    La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario comporta decadenze processuali specifiche, ma non impedisce di contestare i fatti costitutivi della pretesa, discutere l'applicazione delle norme o produrre documenti nei limiti previsti.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione si applica anche al processo tributario, ma opera solo rispetto ai profili probatori dei fatti effettivamente non contestati. Non si applica quando la resistente abbia contestato radicalmente il presupposto dell'esenzione.

  • Art. 366 c.p.c., principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il ricorso per Cassazione deve contenere gli elementi necessari a consentire alla Corte di verificare direttamente la censura, inclusa la trascrizione delle parti rilevanti dell'atto impositivo quando si denuncia un suo difetto di motivazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • In materia TARSU, la superficie degli immobili è in via generale tassabile; l'esclusione di specifiche aree per produzione di rifiuti speciali richiede una prova concreta, tecnica e puntuale della destinazione dell'area, della natura dei rifiuti e della loro effettiva gestione autonoma.
  • Le aree destinate al deposito o allo stoccaggio di prodotti finiti non sono automaticamente equiparate alle aree produttive e normalmente restano soggette alla tassa, anche se funzionalmente collegate allo stabilimento.
  • La produzione di rifiuti qualificabili come speciali non basta quando il regolamento comunale li abbia validamente assimilati ai rifiuti urbani; occorre quindi verificare la disciplina comunale vigente per ciascuna annualità.
  • Il contribuente che chiede una riduzione o esclusione deve fornire all'amministrazione dati precisi sulle superfici interessate e conservarne la documentazione probatoria, non limitandosi a una relazione tecnica generica.
  • La tardiva costituzione dell'ente impositore non equivale ad ammissione dei fatti allegati dal contribuente e non impedisce alla resistente di contestare il fondamento della pretesa.
  • Quando si impugna in Cassazione la motivazione di un avviso di accertamento, è necessario riportarne nel ricorso il contenuto rilevante; in caso contrario la censura può essere dichiarata inammissibile.

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