Sentenza del 12/12/2018 n. 10731 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 63 ACCERTAMENTO - Assertamento societario - Indagini bancarie - Dati risultanti dai conti correnti bancari - Utilizzabilità - Limitazione a quelli formalmente intestati alla società - Esclusione - Conti formalmente intestati ai soci - Estensione - Condizioni - Prova da parte dell'Ufficio - Anche per presunzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA per euro 37.886,00. L'accertamento si fondava, tra l'altro, sulle movimentazioni non giustificate dei conti correnti intestati ai soci, ritenute riferibili alla società, nonché sulla ricostruzione induttiva del reddito d'impresa. La contribuente ha contestato l'utilizzabilità dei conti personali dei soci, l'applicazione dell'accertamento parziale, il mancato riconoscimento di un credito IVA, la validità della delega del funzionario firmatario e il trattamento fiscale del costo storico di un garage.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello solo in parte e lo ha rigettato per il resto. Ha confermato che le movimentazioni bancarie ingiustificate sui conti dei soci possono essere utilizzate per ricostruire induttivamente il reddito della società, quando l'Ufficio dimostri, anche mediante presunzioni, la sostanziale riferibilità dei conti o delle operazioni all'impresa. In tale situazione spetta al contribuente provare l'estraneità delle singole movimentazioni all'attività sociale. È stata inoltre ritenuta legittima l'applicazione dell'accertamento parziale e negato il riconoscimento del credito IVA di euro 56.115,00. È stata invece riconosciuta la censura relativa al costo storico del garage di euro 13.200, venduto per euro 14.000, poiché l'Ufficio non aveva svolto specifiche difese sul punto. Le spese di giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Incombe sulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività.
I dati risultanti dalle indagini bancarie possono essere utilizzati per l'accertamento dei redditi. Per le movimentazioni riferibili a conti dei soci, una volta forniti dall'Ufficio elementi presuntivi sufficienti circa la loro connessione con la società, grava sul contribuente l'onere di dimostrare che le singole operazioni sono estranee all'attività d'impresa.
Art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'utilizzazione dei dati risultanti dai conti correnti non è limitata ai conti formalmente intestati alla società.
Le risultanze dei conti intestati a soci, amministratori o procuratori possono essere utilizzate anche nei confronti della società quando l'Amministrazione provi, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o la sostanziale riferibilità dei conti o di singole movimentazioni all'ente.
Art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento parziale è legittimo quando l'Ufficio dispone di dati affidabili, acquisiti anche da organi esterni, che consentono di procedere al recupero immediato di specifiche violazioni fiscali.
Art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma è stata ritenuta applicabile alla fattispecie nell'ambito dei controlli e dei recuperi relativi all'IVA fondati su dati immediatamente verificabili.
Massime di principio
- In una società di capitali, l'Ufficio non è necessariamente limitato ai conti correnti intestati formalmente alla società: può considerare anche i conti personali di soci, amministratori o altri soggetti collegati, purché dimostri con elementi concreti o presuntivi la loro sostanziale riferibilità all'impresa.
- La mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie può costituire una presunzione grave, precisa e concordante di ricavi non dichiarati o di utili distribuiti. Il contribuente deve fornire una spiegazione specifica e documentata per le singole operazioni.
- Non è sufficiente affermare genericamente che il conto è personale o che le somme non appartengono alla società: occorre dimostrare l'origine e la destinazione delle movimentazioni, ad esempio mediante contratti, fatture, ricevute, finanziamenti, restituzioni o altra documentazione contabile.
- L'accertamento parziale può essere utilizzato quando l'Amministrazione dispone di dati esterni affidabili che consentono di contestare tempestivamente specifiche irregolarità, senza che ciò richieda necessariamente una verifica complessiva dell'intera posizione fiscale.
- La contestazione di una componente specifica dell'accertamento può essere accolta se l'Ufficio non prende posizione o non fornisce adeguata prova sul punto, anche quando il resto dell'accertamento viene confermato.
- L'esito può essere parzialmente favorevole al contribuente: la conferma della maggior parte dell'accertamento non impedisce l'annullamento di singole poste non adeguatamente provate o difese dall'Amministrazione.
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