Cassazione Civile, Ordinanza n. 00442/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta in primo grado da un soggetto che rivendicava il possesso ultraventennale dell'area di sedime di un capannone artigianale e di un terreno adiacente sito in Ancona. Il tribunale aveva respinto la domanda di usucapione e accolto la domanda riconvenzionale del comune, ritenendo l'acquisto del capannone per accessione. La corte d'appello ha confermato il rigetto della usucapione, qualificando il terreno come bene pubblico in quanto ricadente in una zona dichiarata di interesse pubblico da decreti ministeriali e destinata dai piani regolatori a parco/verde pubblico. I ricorrenti, quali eredi dell'originario attore, hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 822-831, 1158 e 934 c.c., sostenendo che non bastava la sola previsione urbanistica o la dichiarazione di interesse pubblico per qualificare il bene come demaniale o comunque pubblico, occorrendo anche la titolarità dell'ente e la concreta destinazione pubblica del bene; 2) omesso esame del fatto che il terreno non sarebbe compreso tra quelli acquistati dal comune nel 1965; 3) omesso esame della questione relativa all'acquisto per accessione del capannone, con ulteriore richiamo all'art. 934 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello aveva correttamente desunto la natura demaniale culturale/paesaggistica del bene dalla dichiarazione formale di interesse pubblico della zona e dai decreti ministeriali richiamati, ricollegando tali atti alla disciplina dei beni paesaggistici e culturali; per questi beni, essendo soggetti a un regime di inalienabilità e imprescrittibilità, non è possibile l'usucapione. Ha inoltre precisato che il requisito della concreta destinazione all'uso pubblico è richiesto per il patrimonio indisponibile per destinazione, non per i beni demaniali. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo perché le questioni sui titoli di proprietà e sull'accessione erano state assorbite e comunque rese irrilevanti dal rilievo decisivo della natura pubblica del terreno. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 822-831 c.c.
richiamati per affermare che i beni paesaggistici/culturali, una volta qualificati come demaniali, sono sottratti alla circolazione e all'usucapione.
art. 1158 c.c.
l'usucapione non è configurabile per beni demaniali o comunque sottratti alla possibilità di acquisto a titolo originario per effetto del regime pubblicistico.
art. 934 c.c.
richiamato in relazione alla domanda sull'accessione del capannone; le censure sul punto sono state reputate assorbite e irrilevanti.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004
il patrimonio culturale comprende beni culturali e paesaggistici.
art. 53 d.lgs. n. 42 del 2004
i beni culturali e paesaggistici formano il demanio culturale e sono assoggettati al regime di cui agli artt. 823 e 824 c.c.
art. 823 c.c.
i beni demaniali non possono essere alienati né formare oggetto di diritti di terzi.
art. 824 c.c.
estende il regime demaniale ai beni culturali e paesaggistici richiamati dal codice dei beni culturali.
art. 826, comma 3, c.c.
il requisito della effettiva e concreta destinazione all'uso pubblico vale per il patrimonio indisponibile per destinazione, non per i beni demaniali.
legge 29 giugno 1939, n. 1497
legge 29. 6. 1939, n. 1497
richiamata come base del vincolo paesaggistico e ambientale posto sulla zona interessata.
contributo unificato
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte delle ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- La dichiarazione formale di interesse pubblico di una zona, se riferita a un vincolo paesaggistico o ambientale, può essere sufficiente a fondare la qualificazione del bene come appartenente al demanio culturale, con conseguente inalienabilità e imprescrittibilità.
- Per i beni demaniali culturali o paesaggistici non è richiesta, ai fini della sottrazione all'usucapione, la prova di una concreta e attuale utilizzazione del bene al servizio della collettività, requisito che invece attiene al patrimonio indisponibile per destinazione.
- Quando la qualificazione pubblicistica del bene è decisiva, restano assorbite le questioni relative ai titoli di proprietà e alle ulteriori domande fondate sulla proprietà privata o sull'accessione.
- L'usucapione non è configurabile sui beni che, per effetto di specifici atti amministrativi e della disciplina speciale sui beni culturali e paesaggistici, rientrano nel demanio culturale.
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