Sentenza n. 254/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 135 del 26/06/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto il bonus carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e la documentazione del passaggio in giudicato per mancata impugnazione, il Ministero non aveva ancora corrisposto integralmente quanto dovuto. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto con una costituzione meramente formale. Il giudice ha esaminato anche la tesi amministrativa secondo cui la docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta tramite la procedura telematica e attendere l'esito degli avvisi pubblicati dal Ministero e dall'USR, in applicazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza del giudicato civile e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che nessuna norma imponesse alla docente, per ottenere la soddisfazione del credito già riconosciuto giudizialmente, di effettuare ulteriori adempimenti amministrativi tramite procedura telematica o di attendere senza certezza sui tempi di pagamento. In assenza di modifiche nelle procedure e nei tempi ministeriali, ha escluso che i doveri di collaborazione, correttezza e buona fede potessero giustificare un ulteriore differimento dell'esecuzione. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti, disponendo contestualmente la nomina del Prefetto di Perugia, o di un funzionario da lui delegato, quale commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine. Il commissario dovrà, su richiesta della ricorrente, provvedere in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e al pagamento di ogni ulteriore importo dovuto, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. È stato previsto un compenso di 500 euro per l'eventuale attività commissariale, a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è stata invece esclusa, poiché, considerate le difficoltà degli uffici ministeriali e la natura contributiva dell'erogazione, sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio nella misura di 800 euro, oltre oneri e accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica)
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile, relativo all'aggiornamento e alla formazione.
art. 112 c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto fonda la richiesta di assegnazione di un termine al Ministero e di nomina del commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la misura non è stata applicata perché ritenuta iniqua, tenuto conto delle difficoltà degli uffici ministeriali e della natura contributiva dell'erogazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
È stato richiamato in relazione al termine preliminare decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio secondo i minimi tariffari applicabili a controversie esecutive analoghe.
Massime di principio
- Quando una sentenza civile passata in giudicato ha riconosciuto a un dipendente pubblico il diritto a un beneficio economico, l'amministrazione è tenuta a darvi completa esecuzione senza poter subordinare il pagamento alla presentazione di una nuova domanda amministrativa, salvo che tale adempimento trovi uno specifico fondamento normativo.
- I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede non possono essere interpretati nel senso di imporre al creditore già munito di un giudicato di attendere ulteriormente, senza certezza sui tempi, la definizione di procedure amministrative predisposte dall'amministrazione per il pagamento del beneficio.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione non abbia integralmente eseguito il giudicato, il giudice può assegnarle un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce delle concrete circostanze del caso, della natura contributiva dell'erogazione e delle difficoltà organizzative dell'amministrazione, risulti una misura iniqua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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