Cassazione Civile, Ordinanza n. 36756/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda una garanzia prestata da una banca nell'interesse di una società consortile a favore di un'altra società, con previsione di pagamento a semplice richiesta e di un limite temporale della garanzia, poi oggetto di recesso da parte della banca. Nel giudizio di merito la banca aveva sostenuto che la garanzia dovesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia e che, comunque, il termine apposto avesse efficacia estintiva; in subordine, anche ove si trattasse di fideiussione, aveva dedotto l'estinzione della garanzia per mancata tempestiva iniziativa del creditore verso il debitore principale nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. La ricorrente per cassazione censurava la sentenza d'appello per omesso esame dell'inerzia del creditore e per violazione degli artt. 1957 e 2697 c.c., sostenendo che il creditore non avesse provato di aver agito tempestivamente contro il debitore principale e che, essendo la garanzia scaduta, l'escussione fosse tardiva. Il controricorso insisteva, invece, sulla perdurante efficacia della garanzia per le obbligazioni maturate sino alla sua scadenza e proponeva ricorso incidentale condizionato sulla questione, assorbita in appello, della permanenza della garanzia anche dopo il recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i motivi del ricorso principale in parte inammissibili e in parte infondati, rigettandolo complessivamente. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di merito, secondo cui la pattuizione comportava un obbligo di pagamento a prima richiesta ma entro un perimetro temporale preciso, così da garantire i debiti maturati fino alla cessazione del rapporto di garanzia e non oltre. Ha inoltre escluso che fosse stata dimostrata o specificamente allegata una diversa scadenza dell'obbligazione principale, e ha rilevato che la clausola non limitava espressamente la garanzia al medesimo termine dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957, comma 2, c.c. In conseguenza del rigetto del ricorso principale, è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Nessuna statuizione è stata riconosciuta a favore della banca ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato formulato come omesso esame di una circostanza decisiva, ma la Corte ha ritenuto inammissibile o infondato il ricorso nei limiti in cui la censura presupponeva un fatto non decisivo o non specificamente allegato.
art. 1957 c.c.
La Corte ha ribadito che il termine decadenziale decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale e non da quella della fideiussione; ha escluso, nel caso concreto, una coincidenza tra scadenza della garanzia e scadenza del debito principale, nonché una limitazione espressa della garanzia al medesimo termine dell'obbligazione principale.
art. 2697 c.c.
La censura sulla mancata prova dell'azione tempestiva contro il debitore principale è stata ritenuta non decisiva, poiché il ricorso muoveva da un presupposto interpretativo errato sulla durata e sull'oggetto della garanzia.
art. 1957, comma 2, c.c.
La Corte ha osservato che dal testo contrattuale non emergeva una limitazione espressa della garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale.
Massime di principio
- La clausola di pagamento a prima richiesta non comporta di per sé la deroga implicita all'art. 1957 c.c.; la verifica della disciplina applicabile richiede l'interpretazione concreta dell'intero assetto negoziale.
- Quando una garanzia è pattuita entro un arco temporale determinato, essa può coprire solo i debiti del rapporto garantito maturati fino alla cessazione del vincolo, senza estendersi alle obbligazioni sorte successivamente.
- Il termine decadenziale dell'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale; pertanto, la censura fondata sulla sua violazione è inconferente se non si dimostra una precisa scadenza del debito principale e la sua allegazione nel giudizio di merito.
- La mancata prova dell'azione tempestiva del creditore contro il debitore principale rileva solo se la garanzia ricade effettivamente nel perimetro applicativo dell'art. 1957 c.c. e se il fatto della scadenza dell'obbligazione principale sia specificamente dedotto e decisivo.
- Nel giudizio di legittimità, non è censurabile l'interpretazione del contratto se la doglianza non individua un vero contrasto con il testo negoziale e si limita a prospettare una lettura alternativa senza dimostrare l'errore ermeneutico della decisione impugnata.
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