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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08134/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Un detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis ord. pen. aveva chiesto alla direzione dell'istituto di essere autorizzato a installare una terza bilancetta da collocare sullo scrittoio della camera di pernottamento, oltre alle due già presenti. La richiesta era stata negata dalla direzione e il successivo reclamo al magistrato di sorveglianza era stato rigettato con provvedimento de plano. Il detenuto proponeva poi ricorso, personalmente, avverso tale decisione. La questione trattata in Cassazione non riguardava il merito della richiesta di installazione della bilancetta, ma l'ammissibilità del ricorso proposto senza difensore cassazionista, essendo il provvedimento e l'impugnazione successivi all'entrata in vigore della l. n. 103/2017.

La decisione

La Corte ha qualificato correttamente il rimedio come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dal detenuto, nonostante la disciplina introdotta dalla l. n. 103/2017 abbia escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione a pena di inammissibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    Richiamato dal magistrato di sorveglianza per affermare che sono sindacabili in sede giurisdizionale solo le lesioni di diritti soggettivi, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria se non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente impeditive del diritto.

  • art. 35 ord. pen.

    Richiamato per qualificare il reclamo generico avverso provvedimenti non tipicamente regolamentati dei detenuti.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

  • art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

    Dopo la l. n. 103/2017, esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato.

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.

  • l. n. 103 del 2017

    Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e la relativa sanzione di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello

    Richiamata per il principio secondo cui, dopo la riforma, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'interessato ma deve essere sottoscritto da difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La sanzione dell'inammissibilità opera anche quando il ricorso sia stato correttamente qualificato come ricorso per cassazione, se manca il requisito di forma soggettiva della sottoscrizione da parte del difensore abilitato.
  • Nei procedimenti di sorveglianza, la distinzione tra lesione del diritto soggettivo e modalità di esplicazione del diritto incide sull'ammissibilità/sindacabilità del reclamo, ma nel caso deciso la questione assorbente è stata l'irritualità formale del ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nell'irritualità dell'atto, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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