Sentenza del 22/06/2015 n. 3653 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso - Termini di impugnazione - Decorrenza - Notifica a mezzo posta del provvedimento impugnato - Temporanea irreperibilità destinatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del momento in cui si perfeziona, per il destinatario, la notificazione a mezzo posta di un provvedimento impositivo quando il destinatario è temporaneamente assente. In tale situazione, viene lasciato un avviso nella cassetta postale, il plico è depositato presso l'ufficio postale e viene inviata una raccomandata informativa. Il contribuente riteneva rilevante la data del materiale ritiro del plico, avvenuto successivamente, mentre è stato stabilito che la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dal deposito e dalla spedizione della raccomandata informativa.
La decisione
Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso decorre dal giorno successivo al perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, ossia dopo il decorso di dieci giorni dal deposito del plico e dalla spedizione della raccomandata informativa. Il successivo ritiro materiale dell'atto non sposta il dies a quo. Ne consegue che l'impugnazione proposta oltre i sessanta giorni decorrenti da tale momento è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
Art. 8 della legge n. 890/1982
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.
In caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza decorso il termine di dieci giorni dal deposito del plico e dalla spedizione della raccomandata informativa, anche se il destinatario ritira materialmente l'atto in una data successiva.
Art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Il termine per il ricorso tributario decorre dalla data in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario secondo le regole della notifica postale e non dalla data del successivo ritiro materiale del plico.
Massime di principio
- Nelle notifiche postali con temporanea irreperibilità, la compiuta giacenza può perfezionare la notifica anche senza il ritiro effettivo del plico da parte del destinatario.
- Per calcolare il termine di impugnazione occorre verificare la data del deposito presso l'ufficio postale e la spedizione della raccomandata informativa, aggiungendo il periodo di giacenza previsto dalla legge.
- Il ritiro del plico avvenuto dopo il perfezionamento della notifica non riapre né posticipa il termine per ricorrere.
- Chi intende contestare la tardività della notifica deve verificare concretamente la regolarità dell'avviso, del deposito, della raccomandata informativa e delle relative date.
- In presenza di una notifica regolare, il ricorso tributario deve essere presentato entro sessanta giorni dal perfezionamento della notifica, altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile.
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