Sentenza n. 1711/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del decreto di rigetto Cat.A12 n. -OMISSIS-/Imm. del -OMISSIS-notificato in data 07.05.2026, con cui il Questore ha respinto la domanda di aggiornamento del Permesso di Soggiorno CE di Lungo Periodo avanzata dal signor -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto dell’istanza di aggiornamento del titolo, motivati dalla pericolosità sociale derivante da condanne penali e precedenti di polizia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia per motivi familiari nel 2017 e titolare dal 2019 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva chiesto l’aggiornamento del titolo nel 2024. La Questura aveva preannunciato il rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, richiamando l’assenza di congrui mezzi di sostentamento, una condanna per rapina aggravata pronunciata dal giudice minorile per fatti commessi quando l’interessato era minorenne e numerosi precedenti di polizia. Il provvedimento finale del 7 maggio 2026 ha revocato il permesso e respinto l’istanza, valorizzando anche una successiva condanna a due anni e otto mesi di reclusione per lesioni personali aggravate commesse nel 2024, ulteriori deferimenti per vari reati e un avviso orale del Questore. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che la condanna per rapina riguardava fatti commessi da minorenne e che il richiamo all’art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p. non poteva essere automaticamente utilizzato per fondare un giudizio di pericolosità, trattandosi di procedimento minorile. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, lamentando l’omesso bilanciamento tra ordine pubblico e vita familiare, sociale e lavorativa, nonché l’uso di precedenti risalenti e di mere segnalazioni di polizia senza una verifica concreta dell’attuale pericolosità.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha rilevato che l’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 impone la revoca del permesso UE di lungo periodo quando vengono meno le condizioni per il rilascio, tra cui l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il comma 4 considera rilevanti anche le condanne, definitive o non definitive, per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., imponendo comunque una valutazione riferita alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Secondo il Collegio, la rapina aggravata rientra tra i reati richiamati dall’art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p., mentre le lesioni personali sono comprese nell’art. 381, comma 2, lett. f), c.p.p. La circostanza che la rapina fosse stata commessa durante la minore età non esclude la rilevanza della condanna, poiché l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 si riferisce alle condanne per i reati indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., anche se pronunciate dal giudice minorile. Ha inoltre attribuito particolare rilievo alla condanna per lesioni aggravate commesse nel 2024, successiva al raggiungimento della maggiore età e non risalente, nonché alle valutazioni del giudice penale sulla gravità del fatto, sull’assenza di ravvedimento e sulla mancata riparazione del danno. Il giudizio di pericolosità è stato ritenuto adeguatamente fondato sulla pluralità e gravità delle condanne, sui precedenti giudiziari e di polizia e sulla complessiva condotta di vita. Il TAR ha escluso difetti di istruttoria, illogicità o irragionevolezza. I legami familiari con i genitori e la sorella conviventi, tutti titolari di permesso UE di lungo periodo, e il contratto di lavoro sino al 31 marzo 2027 non sono stati ritenuti prevalenti sul giudizio di pericolosità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche ... di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego ... il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La norma non introduce un automatismo assoluto fondato sulla sola condanna, ma impone una valutazione discrezionale e concreta della pericolosità, considerando anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.
La sopravvenuta mancanza delle condizioni richieste per il rilascio, compresa l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, legittima la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p.
La rapina aggravata rientra tra i reati richiamati dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998; la condanna è rilevante anche se pronunciata dal giudice minorile.
art. 381, comma 2, lett. f), c.p.p.
Le lesioni personali sono comprese tra i reati rilevanti ai fini della valutazione prevista dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La Questura ha comunicato i motivi ostativi al rilascio dell’aggiornamento e l’interessato ha presentato una memoria difensiva; la sentenza non ravvisa vizi procedimentali decisivi.
art. 60 c.p.a.
Sussistendo i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando vengano meno le condizioni previste per il rilascio, inclusa l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- Ai fini dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, sono rilevanti le condanne, anche non definitive, per i reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., anche quando la condanna sia stata pronunciata dal giudice minorile per fatti commessi durante la minore età.
- La presenza di un reato ostativo non determina automaticamente la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo: l’amministrazione deve formulare una valutazione discrezionale e concreta della pericolosità sociale, considerando la complessiva condotta di vita, la gravità e frequenza dei reati, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
- L’inserimento familiare e lavorativo dello straniero non comporta un automatismo favorevole e non prevale necessariamente sul giudizio di pericolosità quando la gravità e la reiterazione delle condotte penalmente rilevanti rendano negativa la prognosi di rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile.
- La recente commissione di un grave reato da parte di persona maggiorenne, accompagnata dall’assenza di ravvedimento e di riparazione del danno, può costituire elemento decisivo per confermare l’attualità del giudizio di pericolosità sociale.
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