Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00231/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione ereditaria apertasi alla morte della madre tra tre figli, con un patrimonio composto da un immobile e un modesto saldo di conto corrente. I coeredi attori hanno chiesto la collazione, nella massa, di un immobile sito in Traversetolo donato in vita al fratello convenuto. Quest’ultimo ha opposto l’esistenza di una dispensa dalla collazione contenuta in un testamento olografo della madre, del quale ha prodotto solo una fotocopia, e in via subordinata ha chiesto a sua volta la collazione di donazioni indirette a favore dei fratelli. La Corte d’appello ha ritenuto non provata l’autenticità/conformità della copia del testamento e ha escluso che le altre produzioni documentali e le ricevute di versamenti potessero dimostrare la dispensa dalla collazione; ha inoltre negato l’ammissione della prova testimoniale invocata dal convenuto, rilevando che i capitoli non chiarivano le modalità di perdita incolpevole dell’originale testamentario. Nel ricorso per cassazione il coerede soccombente ha dedotto: 1) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per asserita contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa il mancato rilievo del testo testamentario e la causale dei versamenti alla madre; 2) violazione degli artt. 2724 e 2725 c.c., per il mancato esame della prova testimoniale diretta a dimostrare che l’originale del testamento era esistito ma era andato smarrito dopo la morte della testatrice senza colpa del ricorrente; 3) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale lo aveva condannato a rifondere integralmente le spese di primo grado, mentre gli appellanti avevano chiesto solo la condanna alla metà delle spese con compensazione del residuo 50%.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e fondato il terzo. Ha cassato la sentenza di appello limitatamente alla regolazione delle spese di primo grado e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha compensato per metà le spese del primo grado, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsarne solo la metà ai coeredi, lasciando ferma la statuizione sulle spese del giudizio di appello. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 737 c.c.

    richiamato come base della domanda di collazione del bene donato al coerede.

  • art. 2719 c.c.

    contestazione della conformità all'originale della fotocopia del testamento

    la contestazione della conformità della copia impone alla parte che la produce di fornire ulteriori elementi di prova della validità e del contenuto dell’atto invocato.

  • art. 2724 c.c.

    in materia testamentaria sono applicabili, in via analogica, le regole sulla prova della perdita incolpevole del documento e sulla possibilità di ricorrere alla prova testimoniale.

  • art. 2725 c.c.

    consente la prova testimoniale dell’esistenza e del contenuto di un atto soggetto a forma scritta ad substantiam solo se sia provata la perdita incolpevole del documento.

  • art. 684 c.c.

    la distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento fa presumere la revoca da parte del testatore, salvo prova contraria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nel testo novellato, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più deducibile il vizio di insufficienza o contraddittorietà motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare la violazione degli artt. 2724 e 2725 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare la ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    il giudice non può condannare oltre il perimetro della domanda; se è chiesto solo il 50% delle spese, non può essere pronunciata la condanna per l’intero.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Cassazione, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione parziale.

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, per le sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è oggi confinato all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso; non sono più deducibili, di per sé, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • In materia di testamento olografo irreperibile, la produzione di una copia non supera da sola la presunzione di revoca: chi intende far valere il testamento deve provare che l’originale sia andato perduto o distrutto senza volontà revocatoria del testatore e senza proprio concorso causale.
  • La prova testimoniale sull’esistenza e sul contenuto di un atto soggetto a forma scritta può essere ammessa solo se sia prima dimostrata la perdita incolpevole del documento; in difetto, la prova è inutilizzabile perché non idonea a superare la presunzione di revoca.
  • Quando la parte appellante formula una domanda sulle spese limitata a una quota, il giudice non può condannare la controparte oltre tale limite: opera il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La condanna alle spese può essere corretta in cassazione con decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la violazione consista solo nell’aver ecceduto il perimetro della domanda.

Come è indicizzato

MaterieCollazioneTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.