Sentenza n. 4951/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - della Determina Dirigenziale n. 242 del 20 gennaio 2026 dell’ASL NAPOLI 1 CENTRO relativo al “Affidamento della procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, per la Fornitura biennale, eventualmente prorogabile per ulteriore 12 mesi, in somministrazione, di Dispositivi Medici per il trattamento mini-invasivo del dolore occorrenti ai Centri HUB, ai Centri Spoke e alla U.O.C. Cure Domiciliari della rete per la terapia del dolore dell’ASL Napoli 1 Centro di cui alla Delibera d’indizione n. 988 del 05/05/2025- importo complessivo di aggiudicazione pari a € 6.694.800,00 oltre iva.” comunicata in pari data, a mezzo p.e.c., dalla quale la società Medifor apprendeva di non essere aggiudicataria del lotto 12 ma collocata in graduatoria al secondo posto e di aver acquisito la documentazione riguardante la società aggiudicataria, a seguito di istanza di accesso agli atti solo in data 30 gennaio 2026; - dei verbali della Commissione di gara con particolare riferimento ai verbali n. 5 del 23 settembre 2025 e n. 7 del 27 ottobre 2025 e 8 del 10 novembre 2025 relativi rispettivamente alla ammissione della aggiudicataria ed alla valutazione della offerta tecnica presentata dalla Medifor Srl; - del Disciplinare di gara, art. 18.1 – Criteri Di Valutazione Dell’offerta Tecnica, nella parte in cui è stata disposta genericamente ed in modo non comprensibile la valutazione col sistema discrezionale per il Lotto 12) la “(…) durata del generatore di almeno 7 gg”; - di ogni altro atto, antecedente, concomitante e successivo, ancorché non reso ostensibile; Con conseguente condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 124 cpa in forma specifica o per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 12 di una procedura aperta per la fornitura biennale, eventualmente prorogabile, di dispositivi medici per il trattamento mini-invasivo del dolore, unitamente ai verbali di gara e alla clausola del disciplinare relativa alla durata del generatore di almeno sette giorni
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 12, contestando, in primo luogo, l'ammissione dell'aggiudicataria e l'attribuzione dei punteggi tecnici. Ha sostenuto che la Commissione avesse interpretato erroneamente il criterio relativo alla durata del generatore di almeno sette giorni, ritenendo necessario un funzionamento continuativo, mentre i chiarimenti della stazione appaltante avrebbero collegato la durata all'utilizzo mediante pulsante on/off e all'efficacia del trattamento. La ricorrente ha inoltre contestato il punteggio di 0,37 punti attribuitole per tale parametro, deducendo che il proprio dispositivo avesse una potenza terapeutica superiore e trasferisse la medesima energia in un periodo più breve. In via subordinata ha impugnato la clausola del disciplinare, ritenendola illogica e illegittima se interpretata come parametro autonomo rispetto all'efficacia terapeutica. Ha poi dedotto la mancata esclusione dell'aggiudicataria per violazione delle specifiche tecniche del capitolato, sostenendo che la scheda tecnica non indicasse i materiali costitutivi del patch, quelli a contatto con la cute e la composizione dell'adesivo, con conseguente impossibilità di verificarne biocompatibilità e sicurezza. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività dell'impugnazione dell'aggiudicazione e delle clausole del disciplinare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbito l'esame delle eccezioni di tardività per l'infondatezza nel merito. Ha preliminarmente precisato che la ricorrente aveva erroneamente riferito al lotto 12 la composizione del dispositivo propria del lotto 11. Quanto al criterio della durata del generatore, il Collegio ha affermato che la lex specialis deve essere interpretata secondo il significato letterale e sistematico delle sue clausole, privilegiando, per esigenze di certezza, trasparenza e par condicio, il dato testuale ed escludendo interpretazioni integrative non sorrette da un'obiettiva ambiguità. La previsione della durata del generatore di almeno sette giorni è stata ritenuta chiara e riferita alla possibilità di assicurare il funzionamento continuativo del dispositivo per almeno una settimana. I chiarimenti non potevano modificare o integrare la lex specialis, ma soltanto illustrarla. Il punteggio attribuito alla ricorrente è stato ricondotto alla discrezionalità tecnica della Commissione, non risultando manifestamente irragionevole o arbitrario. La maggiore potenza terapeutica del dispositivo della ricorrente non era rilevante, poiché il criterio premiava esclusivamente l'autonomia settimanale, ritenuta coerente con esigenze organizzative e terapeutiche e con l'obiettivo di evitare interruzioni del trattamento e sostituzioni frequenti. Anche la censura relativa alla mancata esclusione dell'aggiudicataria è stata respinta: dalla documentazione prodotta risultavano certificazioni europee e standard tecnici concernenti, tra l'altro, biocompatibilità e sicurezza dei dispositivi medici a contatto diretto o indiretto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori in favore dell'ASL e in euro 5.000,00 oltre accessori in favore dell'aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 108, commi 1 e 4, d.lgs. 36/2023
La ricorrente ha invocato la necessità di criteri oggettivi idonei a garantire un effettivo confronto concorrenziale; il giudice ha ritenuto legittima la valutazione della Commissione e non manifestamente irragionevole il criterio premiale relativo all'autonomia del dispositivo.
art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata esclusione dell'aggiudicataria per asserita violazione delle specifiche tecniche; la censura è stata respinta sulla base della documentazione tecnica e delle certificazioni prodotte.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Indicato quale disposizione di riferimento per l'indizione della procedura aperta.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente, non accolta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.
artt. 1362 e 1363 c.c.
I criteri letterale e sistematico di interpretazione contrattuale sono applicabili alla lex specialis, con prevalenza del dato letterale quando le esigenze di certezza della gara lo richiedono.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie delle parti; non costituisce il fondamento della decisione di merito.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis di gara devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e, ove necessario, sistematico; per esigenze di certezza, trasparenza e par condicio non è consentita un'interpretazione integrativa che attribuisca al bando significati non chiaramente desumibili dal testo, salvo un'obiettiva ambiguità della clausola.
- I chiarimenti resi dalla stazione appaltante possono illustrare le regole già contenute nella lex specialis, ma non possono modificarle, integrarle o introdurre condizioni nuove, poiché l'amministrazione è vincolata alle regole di gara anche a tutela della parità di trattamento.
- È legittimo premiare, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'autonomia di funzionamento continuativo di un dispositivo medico quando tale caratteristica risponde a esigenze organizzative e terapeutiche della stazione appaltante, anche se un concorrente offre una maggiore potenza terapeutica: la valutazione deve essere effettuata in relazione al parametro previsto dalla lex specialis e non a caratteristiche diverse.
- La valutazione discrezionale della Commissione di gara è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento; non è sufficiente contrapporre ad essa una diversa valutazione tecnica del concorrente.
- La verifica della conformità tecnica dell'offerta può ritenersi adeguatamente svolta quando la documentazione prodotta attesta il rispetto degli standard europei applicabili ai dispositivi medici, inclusi quelli relativi alla biocompatibilità e alla sicurezza del contatto con il paziente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 1763/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14246/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14247/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14248/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14249/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 576/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →