Sentenza n. 1524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per l'ottemperanza, alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato che avevano imposto al Ministero della Difesa di formulare una proposta risarcitoria secondo criteri predeterminati
Esito
La controversia
La ricorrente, originariamente vedova ed erede del dipendente militare deceduto per patologie causalmente connesse all'esposizione ad amianto durante il servizio, aveva promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero della Difesa non avesse formulato una proposta risarcitoria conforme al giudicato. Aveva chiesto la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione, il riconoscimento di rivalutazione e interessi successivi al passaggio in giudicato e la declaratoria di illegittimità dello scomputo, operato dall'Amministrazione, delle somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio. Nel corso del giudizio, dopo una precedente sentenza di ottemperanza parzialmente favorevole, il commissario ad acta ha quantificato il credito complessivo secondo i criteri del giudicato in euro 540.759,58, includendo danni non patrimoniali iure hereditatis e iure proprio, danno patrimoniale iure proprio, spese mediche documentate e relativi accessori. Ha tuttavia detratto euro 562.593,08 già percepiti a titolo di benefici connessi al medesimo fatto dannoso, applicando la compensatio lucri cum damno, concludendo che non residuasse alcuna somma dovuta. Dopo l'interruzione del processo per la morte della ricorrente originaria e la riassunzione da parte dell'erede, è stata contestata la mancata inclusione di ulteriori spese sanitarie, sostenendo che fossero state richieste nel giudizio di cognizione e non contestate. La contestazione ha riguardato, in particolare, documentazione relativa a spese sostenute presso una struttura sanitaria estera e un elenco di spese mediche non corredato dalle relative ricevute.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto condivisibili e conformi al giudicato le conclusioni del commissario ad acta, anche perché non erano state tempestivamente contestate nel termine assegnato. Ha confermato la legittimità della detrazione delle somme già percepite dal danneggiato e dall'erede, nei limiti già definitivamente stabiliti dalla precedente sentenza di ottemperanza, trattandosi di erogazioni riconducibili al medesimo fatto illecito e destinate a compensare il medesimo pregiudizio. Ha inoltre confermato l'esclusione delle ulteriori spese sanitarie non supportate da ricevute idonee: il giudicato aveva limitato il danno patrimoniale iure hereditatis alle spese mediche o strettamente connesse alle cure documentate dalle ricevute depositate nel giudizio di cognizione. Fotocopie prive dell'intestazione della struttura sanitaria, non accompagnate da prova del pagamento o da quietanza, e mere elencazioni di spese non dimostrano l'effettivo esborso. Poiché i benefici già corrisposti superavano il credito risarcitorio quantificato, il Collegio ha concluso che non residuasse alcuna somma da riconoscere. Ha dichiarato estinto il giudizio di ottemperanza per avvenuto raggiungimento dello scopo, compensando integralmente le spese tra le parti. Il compenso del commissario ad acta è stato posto a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna, con liquidazione mediante separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina i poteri del giudice dell'ottemperanza, inclusa la nomina del commissario ad acta e la possibilità di fissare somme dovute per il ritardo nell'esecuzione.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice, quando necessario, di stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione deve proporre il pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio.
art. 112, comma 3, c.p.a.
È richiamato in relazione alla richiesta di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato.
art. 2087 c.c.
Costituisce il fondamento della responsabilità datoriale del Ministero della Difesa riconosciuta nella sentenza di cognizione posta in esecuzione.
art. 79, comma 2, c.p.a.
Ha costituito il fondamento dell'interruzione del giudizio per la morte della ricorrente originaria.
art. 80, comma 3, c.p.a.
Ha consentito la riassunzione del giudizio da parte dell'erede della ricorrente deceduta.
art. 71 T.U. 115/2002
Richiamato quanto alla richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Impone l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato ha fissato criteri puntuali per la quantificazione del danno, l'attività dell'amministrazione e del commissario ad acta deve attenersi rigorosamente a tali criteri; non possono essere riconosciute voci di danno non comprese nei limiti oggettivi del giudicato.
- Quando il giudicato subordina il riconoscimento del danno patrimoniale alla produzione di ricevute, sono necessarie documentazioni provenienti dal fornitore del bene o servizio che attestino l'effettivo pagamento o una quietanza; mere elencazioni, fotocopie prive di intestazione o documenti non collegati alla prova dell'esborso non sono sufficienti.
- Nel giudizio di ottemperanza, possono essere portate in compensazione con il risarcimento le somme già effettivamente percepite dal danneggiato o dall'erede quando derivino dal medesimo fatto illecito e siano destinate a compensare il medesimo pregiudizio, nei limiti stabiliti dal giudicato.
- La mancata contestazione della relazione del commissario ad acta entro il termine assegnato dal giudice può condurre alla sua condivisione, quando le conclusioni siano coerenti con il giudicato e con la documentazione acquisita.
- Il giudizio di ottemperanza può essere dichiarato estinto per avvenuto raggiungimento dello scopo quando, attraverso l'attività dell'amministrazione o del commissario ad acta, siano stati definitivamente determinati i rapporti esecutivi e non residui alcuna somma da corrispondere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →