Cassazione Penale, Sentenza n. 23009/2024 del 07/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mongardini impugna l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Milano ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessigli con due sentenze della Corte d'appello di Roma. I difensori hanno dedotto vari vizi: 1) violazione del principio di preclusione/processuale (il Pubblico ministero avrebbe già chiesto la revoca in sede di cognizione e non potrebbe riproporla in sede esecutiva); 2) errata individuazione della causa di revoca e conseguente errata decorrenza della prescrizione (si sostiene che la causa di revoca era una sentenza irrevocabile del 29/03/2011, per cui la pena risultava estinta per prescrizione il 29/03/2021); 3) omissione di istruttoria e mancata verifica se le cause ostative fossero documentalmente conoscibili dal giudice della cognizione al momento della concessione; 4) nullità per violazione dell'immutabilità del giudice (la composizione del collegio indicata nell'epigrafe dell'ordinanza non corrispondeva alla composizione presente all'udienza, con un magistrato che avrebbe partecipato solo alla deliberazione). Sono stati prospettati anche vizi di motivazione e riferimenti giurisprudenziali sulle conseguenze del mancato esercizio del potere di revoca d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'esecuzione, con motivazione basata sulla nullità insanabile dell'atto: è emersa una discrepanza tra il verbale d'udienza (collegio Fasano-Bernazzani-Zappatini) e l'epigrafe dell'ordinanza (che riportava invece il giudice Galoppi quale componente), il quale risulta aver partecipato alla deliberazione senza avere preso parte all'udienza di trattazione. La Corte ha ritenuto che il principio di immutabilità del giudice (art. 525 c. 2 c.p.p.) si estende anche al giudizio di esecuzione e che la partecipazione alla deliberazione di un giudice non presente all'udienza determina nullità assoluta e insanabile; per tale ragione i restanti motivi sono stati assorbiti e non sono stati esaminati nel merito. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma la nullità ha prevalso.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Disciplina le cause di revoca della sospensione condizionale della pena (revoca per recidiva o per altra condanna anteriormente commessa). La questione verte sull'individuazione della sentenza che costituisce la causa di revoca e sul momento da cui decorre la prescrizione della pena divenuta eseguibile.
art. 172 cod. pen.
Stabilisce l'estinzione della pena per prescrizione: la decorrenza del termine di prescrizione della pena divenuta eseguibile in seguito alla revoca coincide con il momento in cui è divenuta irrevocabile la decisione che ha accertato la causa della revoca.
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti che determinano l'irreversibilità/compatibilità di cumulo delle pene (rilevanti per stabilire se una successiva condanna comporti la revoca di diritto della sospensione).
art. 674 cod. proc. pen.
Regola i limiti della rinnovazione in sede esecutiva di questioni già trattate nella cognizione; introduce la preclusione, pur in forma 'debole', alla riproposizione di questioni già esaminate e decise nel processo di merito, salvo quanto nondimeno è deducibile ma non dedotto in cognizione.
artt. 649, 666 cod. proc. pen.
Riferimenti ai principi generali di preclusione processuale e all'impossibilità di riproporre in sede di esecuzione questioni già esaminate e decise in cognizione, nei limiti stabiliti dalle norme processuali.
art. 525 cod. proc. pen.
Sancisce il principio di immutabilità del giudice: la decisione deve essere adottata dagli stessi giudici che hanno partecipato alla trattazione; la violazione nel giudizio di esecuzione comporta nullità assoluta e insanabile del provvedimento.
Massime di principio
- La composizione del collegio che delibera deve corrispondere a quella presente all'udienza di trattazione: la discordanza è causa di nullità assoluta e provoca l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Il giudice dell'esecuzione può verificare la sussistenza delle cause di revoca della sospensione condizionale anche se la questione è stata trattata in cognizione, ma opera il principio di "preclusione debole": non si possono riproporre in esecuzione questioni già decise in modo espresso e definitivo, salvo che emergano profili non dedotti o non conosciuti in sede di merito.
- La decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile per effetto della revoca segue, come regola, il momento di irrevocabilità della decisione che ha accertato la causa di revoca (quindi il termine inizia dall'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca).
- Quando viene chiesta la revoca della sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione deve accertare se le cause ostative erano documentalmente conoscibili dal giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio: l'istruttoria può richiedere l'acquisizione dei fascicoli per verificare la conoscibilità delle cause.
- Errori formali o procedurali nelle impugnazioni (p. es. deposito telematico a indirizzo PEC non corretto) possono incidere sull'ammissibilità del gravame: è opportuno curare la correttezza formale delle modalità di deposito.
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