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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13354/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la misura della custodia domiciliare per due fatti contestati ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (due compravendite di marijuana, ottobre 2020). I motivi di cassazione contestavano: 1) mancata autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del Tribunale; 2) utilizzabilità delle intercettazioni ambientali (contestazione sulla modalità/impianti utilizzati); 3) nullità o inutilizzabilità per mancata iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. per i reati di cui all'art. 73; 4) insufficiente gravità indiziaria ("droga parlata", significato equivoco dei dialoghi, possibile attività lecita dell'indagato); 5) carenza delle esigenze cautelari (fatti risalenti, assenza di precedenti specifici e dunque mancanza di attualità e concretezza del pericolo di recidiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha respinto i motivi relativi alla presunta mancanza di autonoma valutazione del Tribunale, all'utilizzabilità delle intercettazioni (confermando la legittimità dell'uso di impianti noleggiati e installati nei locali della Procura) e alla questione della mancata iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., nonché la censura sulla rivalutazione della gravità indiziaria (ricostruzione fattuale non sindacabile in sede di legittimità). Ha però accolto il motivo relativo alle esigenze cautelari: il Tribunale non ha adeguatamente motivato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, non valutando in modo convincente il decorso del tempo (fatti di ottobre 2020) e lo stato di restrizione dell'indagato. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame, limitatamente alle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce attività di traffico illecito di stupefacenti; nella sentenza i fatti contestati (due compravendite di marijuana) sono inquadrati in base a questa disposizione e la Corte valuta la gravità indiziaria rispetto ai reati di cui al citato articolo.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Delitto associativo in materia di stupefacenti: la vicenda originaria era contestata anche come consorteria; le captazioni sono state eseguite nell'ambito dell'indagine per tale reato, e ciò ha rilevanza sulla utilizzabilità e sul quadro probatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 335

    Regola l'iscrizione nel registro delle notizie di reato; la Corte ha precisato che l'omessa annotazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell'iscrizione e che il termine di durata delle indagini decorre, per l'indagato, dalla effettiva iscrizione.

  • Codice di procedura penale, artt. 405 e ss. e art. 407

    artt. 405 ss.; art. 407 cod. proc. pen.

    Disciplinano la durata delle indagini preliminari e i termini decorrenziali: la Corte richiama che i termini decorrono dalla data di iscrizione nel registro per la persona cui è attribuito il reato e che va fatto riferimento alla data di compimento dei singoli atti d'indagine.

  • Codice di procedura penale, art. 268, comma 3

    art. 268, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede che il P.M. documenti l'insufficienza o inidoneità degli impianti di intercettazione pubblici quando si ricorra ad impianti privati; la Corte rammenta però che, quando gli apparecchi privati sono installati nei locali della Procura, non è necessario motivare l'insufficienza degli impianti pubblici.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame può recepire per relationem la richiesta cautelare del PM purché dal provvedimento emerga conoscenza critica e rielaborazione degli elementi: l'autonomia valutativa non richiede necessariamente argomentazione divergente ma deve dimostrare il confronto con gli atti.
  • Le intercettazioni effettuate con impianti noleggiati da privati e installati nei locali della Procura sono utilizzabili senza che il decreto del PM debba motivare l'insufficienza degli impianti pubblici: rileva il luogo di utilizzo, non il titolo della disponibilità dell'impianto.
  • L'omessa iscrizione immediata nel registro ex art. 335 c.p.p. non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell'iscrizione; il termine delle indagini, ai fini di eventuale inutilizzabilità, decorre dalla data effettiva di iscrizione del nome dell'indagato.
  • La Corte di legittimità non è luogo per una rivalutazione ex novo della prova fattuale (non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione della gravità indiziaria), salvo vizi motivazionali o di diritto; le contestazioni generiche che chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili in cassazione.
  • Quanto alle esigenze cautelari, il requisito della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione va concretamente motivato: decorso del tempo e stato di detenzione attuale sono elementi decisivi e, se non adeguatamente considerati, possono giustificare l'annullamento del provvedimento cautelare.
  • Nelle ipotesi di "droga parlata" è necessaria una motivazione puntuale che colleghi le espressioni intercettate alla detenzione o cessione di sostanze; conversazioni ambigue o riferibili a attività lecite richiedono cautela nel ritenere sussistente la gravità indiziaria.

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