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Ordinanza

Ordinanza n. 233/2026 - Latina, Sezione 2

per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 149/2020, emesso dal Tribunale di Cassino il 13 febbraio 2020 (R.G. n. 4252/2019), divenuto definitivo a seguito di sentenza di estinzione del giudizio di opposizione n. 7119/2025 (R.G. n. 1365/2020), pubblicata in data 11 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né ha nominato il commissario ad acta. Considerato l'avvio del procedimento comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio e la prospettata imminenza del pagamento, ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione per verificare la permanenza dell'interesse della ricorrente a proseguire il giudizio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026.

TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo n. 149/2020 del Tribunale di Cassino

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 149/2020, emesso dal Tribunale di Cassino e divenuto definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione. Il Comune di Formia ha dichiarato di voler procedere al pagamento delle somme dovute e ha rappresentato di avere già avviato il procedimento amministrativo-contabile per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo. Ha inoltre comunicato la convocazione del Consiglio comunale per l'approvazione della relativa proposta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra di avere avviato concrete iniziative dirette all'esecuzione del titolo giudiziale e prospetta l'imminente adempimento, il giudice può rinviare la trattazione per verificare la permanenza dell'interesse a ricorrere, riservando l'eventuale nomina del commissario ad acta.
  • La prospettata esecuzione spontanea del titolo giudiziale non determina automaticamente la cessazione o l'improcedibilità del giudizio di ottemperanza, che richiede la verifica dell'effettivo adempimento e della permanenza dell'interesse della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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