Cassazione Penale, Sentenza n. 600/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 avverso la confisca di alcuni immobili disposta a titolo di prevenzione. La ricorrente deduceva la venuta meno della base legale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 (sosteneva che la pronuncia avesse eliminato la norma di riferimento), la mancata correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosità e l'acquisto dei beni confiscati e l'assenza di accertamento di reati produttivi di reddito; denunciava inoltre vizi di motivazione del decreto impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato l'assunto della ricorrente relativo alla perdita della base legale in conseguenza della sentenza costituzionale n. 24/2019, perché tale decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale solo della lett. a) dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011, lasciando pienamente operativa la lett. b) sulla quale si era fondata la confisca. Inoltre la revocazione ex art. 28 non può essere usata per riaprire questioni di fatto già decise nei gradi di merito, salvo che emergano elementi nuovi sopravvenuti o incolpevolmente scoperti idonei ad escludere i presupposti della confisca: la ricorrente non ha dedotto tali elementi. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia), art. 28
La revocazione prevista dall'art. 28 è disciplinata in modo restrittivo: può fondarsi su ipotesi tassative (comma 1) o su prove nuove sopravvenute o incolpevolmente scoperte (comma 2). Non è strumento per riesaminare fatti già valutati nei giudizi di impugnazione ordinaria.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. a) e b)
art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b)
La confisca preventiva può trovare fondamento in più letture dell'art.1 comma 1; la declaratoria di incostituzionalità di una lett. (lett. a) non elimina automaticamente l'applicabilità dell'altra (lett. b) se questa resta integra.
Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019
decisione che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola lett. a) dell'art.1, comma 1 del d.lgs. n.159/2011
Ha escluso la legittimità della specifica disposizione indicata nella lett. a), ma non ha inciso sulla lett. b), la quale è rimasta valida e idonea a legittimare misure di prevenzione fondate su di essa.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024, Cesarano; Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca)
Rif. giurisprudenziali indicati nel provvedimento
Consolidato orientamento secondo cui la prova nuova ai fini della revocazione deve essere sopravvenuta dopo la conclusione del procedimento di prevenzione o incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; elementi conosciuti e non dedotti nel procedimento non possono costituire base di revocazione salvo impedimento per forza maggiore.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è ammessa solo se emergono "prove nuove": sopravvenute dopo il procedimento di prevenzione o preesistenti ma incolpevolmente scoperte; non serve per rimettere in discussione fatti già valutati.
- La pronuncia di incostituzionalità di una parte di norma non invalida automaticamente misure basate su altre previsioni rimaste operative: occorre verificare quale lett. o disposizione abbia effettivamente fondato la misura.
- Chi contesta la correlazione temporale tra fatti costitutivi della pericolosità e acquisto dei beni deve produrre documentazione o elementi probatori nuovi e decisivi per ottenere la revoca.
- L'uso improprio dello strumento della revocazione (per rimettere a giudizio questioni già esaminate) espone il ricorrente al rigetto e alle spese, comprese eventuali somme da versare alla cassa delle ammende.
- Prima di proporre un'istanza di revocazione è strategico valutare se esistono effettivamente elementi nuovi o se il rimedio processuale adeguato sia invece il normale ricorso in sede di impugnazione.
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