Sentenza del 08/06/2016 n. 11727 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di Marroimpresa s.a.s. per gli anni 2006 e 2007. L'Agenzia delle Entrate contestava un complesso di operazioni societarie e immobiliari ritenute artificiosamente strutturate per sottrarre a imposizione i redditi derivanti dalla vendita di un complesso immobiliare, mediante conferimenti, cessioni di partecipazioni, finanziamenti infragruppo, applicazione del regime di trasparenza fiscale e successive minusvalenze o svalutazioni. La società aveva impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, genericità dell'appello, omessa pronuncia, difetto di motivazione degli atti, violazione dell'autonomia giuridica dei soggetti coinvolti e insussistenza del meccanismo simulatorio o abusivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto i ricorsi della società. La Commissione Tributaria Regionale aveva poi accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando gli avvisi di accertamento. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la nullità della sentenza e dell'intero giudizio perché, trattandosi di accertamento relativo a una società di persone con reddito imputato anche ai soci, questi ultimi avrebbero dovuto partecipare necessariamente al processo. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che dovrà celebrare nuovamente il giudizio di primo grado integrando il contraddittorio nei confronti di tutti i soci. Le spese sono state compensate. La Corte non ha deciso nel merito sulla fondatezza dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Litisconsorzio necessario
Nelle controversie tributarie riguardanti società di persone e accertamenti sul reddito imputato per trasparenza ai soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo. L'omessa partecipazione di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità della sentenza e dell'intero giudizio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87
La norma è stata richiamata in relazione al regime di esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, regime che l'Agenzia riteneva inserito in una complessiva operazione elusiva.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 115
La norma disciplina il regime di trasparenza fiscale delle società di capitali, in base al quale il reddito della società partecipata viene imputato ai soci. Tale meccanismo rende necessaria la partecipazione processuale della società e dei soci quando l'accertamento incide sul reddito imputato a questi ultimi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
È stato invocato dall'Amministrazione per sostenere l'accertamento induttivo-analitico del reddito sulla base di elementi presuntivi e della ricostruzione di un meccanismo evasivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 40 e 41-bis
Sono stati richiamati dalla ricorrente con riferimento ai limiti e ai presupposti degli accertamenti nei confronti dei soggetti coinvolti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
La società aveva contestato l'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia per genericità dei motivi; la Commissione Regionale aveva respinto l'eccezione, ma la Cassazione non ha esaminato definitivamente tale questione, avendo rilevato preliminarmente la nullità del processo.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1; L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Le disposizioni sono state richiamate dalla società per contestare il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento. La questione non è stata definita nel merito dalla Cassazione.
Codice civile, artt. 1415, 2727 e 2729
Le norme sono state richiamate dalla società contro la ricostruzione dell'Amministrazione fondata sulla simulazione e sulle presunzioni. La Cassazione non si è pronunciata su tali profili sostanziali.
Art. 53 della Costituzione e principi in tema di abuso del diritto
La Commissione Regionale aveva ritenuto che operazioni formalmente lecite potessero risultare fiscalmente illegittime se complessivamente finalizzate essenzialmente a ottenere vantaggi fiscali. La Cassazione, però, ha deciso la causa esclusivamente per un vizio processuale, senza confermare o negare nel merito tale ricostruzione.
Massime di principio
- Quando un accertamento riguarda una società di persone e incide anche sul reddito imputato ai soci, società e soci sono normalmente litisconsorti necessari e devono essere parti dello stesso processo.
- La mancata partecipazione al giudizio di tutti i soggetti necessari può essere rilevata d'ufficio anche dalla Corte di cassazione e comporta la nullità della sentenza e dell'intero procedimento, con rinvio al primo grado.
- Il rinvio per un vizio processuale non equivale a una vittoria definitiva sul merito: l'Amministrazione potrà nuovamente sostenere la fondatezza dell'accertamento nel giudizio rinnovato, nel rispetto del contraddittorio.
- Una serie di operazioni societarie formalmente valide può essere valutata unitariamente dall'Amministrazione per verificare eventuali finalità elusive o abusive; tuttavia, tale valutazione deve essere effettuata in un processo validamente instaurato e con adeguata motivazione.
- Prima di esaminare le contestazioni sulla motivazione dell'atto, sulle presunzioni o sull'abuso del diritto, il giudice deve verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la presenza di tutte le parti necessarie.
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