Cassazione Civile, Ordinanza n. 32229/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014 da un geometra iscritto all’Albo, che il Tribunale aveva accolto e la Corte d’Appello aveva invece riformato, riconoscendo la debenza della contribuzione soggettiva. La Corte territoriale ha ritenuto che, in base allo Statuto e al Regolamento della Cassa, l’iscrizione all’Albo e lo svolgimento di attività professionale, anche non continuativa ed esercitata tramite cariche in società di rilievo tecnico-ingegneristico, comportassero l’obbligo contributivo, senza rilievo né della mancata continuità dell’attività né dell’iscrizione ad altra forma previdenziale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che prima dell’accertamento era iscritto all’Albo senza oneri previdenziali e che nel 2014 aveva ricoperto cariche solo in una società il cui codice Ateco non coincideva con quelli indicati nei piani di contrasto all’evasione; violazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., assumendo che spettasse alla Cassa provare l’effettivo esercizio dell’attività professionale e che egli avesse comunque provato il contrario; violazione di varie norme di legge e del d.lgs. 509/1994, per avere la Corte d’Appello ignorato l’asserita estraneità del codice Ateco della società rispetto ai parametri richiamati dalla Cassa e per avere riconosciuto un obbligo contributivo in mancanza di prova dell’esercizio della professione. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che essi miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio: ha ritenuto non decisive le circostanze dedotte dal ricorrente, ha affermato che l’indicazione dei codici Ateco nei documenti di pianificazione ha solo funzione orientativa dell’attività ispettiva e non esclude che l’attività tecnico-ingegneristica emerga da altri elementi, e ha osservato che la decisione di merito non viola l’art. 2697 c.c. quando ritiene provati i presupposti dell’obbligo contributivo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito e degli elementi di prova, estranea al giudizio di legittimità. Ha confermato l’impostazione della sentenza d’appello secondo cui l’iscrizione all’Albo e l’effettivo svolgimento di attività professionale, anche tramite partecipazione o cariche in società di settore tecnico-ingegneristico, legittimavano l’obbligo di versamento della contribuzione soggettiva, senza che il diverso codice Ateco della società o la pregressa posizione di iscrizione senza oneri potessero sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia comunque esaminato i fatti rilevanti.
art. 360 n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Le doglianze formalmente qualificate come violazioni di legge sono inammissibili se, in realtà, mirano soltanto a contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice ritenga positivamente provati i presupposti dell’obbligo contributivo; non si ha indebita inversione dell’onere probatorio se la decisione si fonda su un accertamento di fatto.
art. 2727 c.c.
La censura sulle presunzioni non è accoglibile se mira a sovrapporre una diversa lettura degli elementi indiziari a quella compiuta dal giudice di merito.
art. 2728 c.c.
La decisione non risulta viziata per il solo fatto che il giudice abbia tratto conseguenze fattuali da elementi probatori ritenuti significativi.
art. 2729 c.c.
L’apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
L. 335/1995
Le norme statutarie e regolamentari della Cassa sono ritenute coerenti con il sistema previdenziale generale e legittimanti l’obbligo contributivo anche in caso di esercizio occasionale della professione.
art. 1, L. 37/1967
Richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all’obbligo contributivo dei geometri.
art. 22 L. 777/1980
come modificato dall’art. 1, co. 14, L. 236/1990
Richiamata dal ricorrente a sostegno della pretesa esclusione dell’obbligo contributivo in assenza di effettivo esercizio professionale.
art. 17 L. 400/1988
Richiamata dal ricorrente nel quadro delle dedotte violazioni normative.
d.lgs. 509/1994
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina applicata dalla Cassa e la sua estensione all’attività svolta tramite società.
art. 380 bis c.p.c.
Indica il procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.
art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio o ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di contributi previdenziali degli iscritti a una cassa professionale, l’obbligo contributivo può derivare dallo svolgimento di attività professionale anche non continuativa e anche se esercitata in forma societaria, quando la disciplina regolamentare interna lo preveda e sia coerente con il sistema generale.
- L’indicazione dei codici Ateco in documenti di pianificazione ispettiva ha funzione meramente orientativa e non esclude, di per sé, la qualificazione in concreto dell’attività svolta come attività professionale rilevante ai fini contributivi, ove tale qualificazione emerga da altri elementi di causa.
- La pretesa violazione dell’art. 2697 c.c. non sussiste se il giudice di merito ritiene provati i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo: in tal caso non vi è inversione dell’onere della prova, ma esercizio del potere di valutazione del materiale probatorio.
- Le censure di omesso esame di fatti decisivi e di violazione di legge sono inammissibili in cassazione quando, sotto la loro veste formale, mirano esclusivamente a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie e un diverso apprezzamento del merito.
- Il giudizio sul carattere tecnico-professionale dell’attività svolta dal soggetto iscritto e sulla conseguente debenza dei contributi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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