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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32229/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014 da un geometra iscritto all’Albo, che il Tribunale aveva accolto e la Corte d’Appello aveva invece riformato, riconoscendo la debenza della contribuzione soggettiva. La Corte territoriale ha ritenuto che, in base allo Statuto e al Regolamento della Cassa, l’iscrizione all’Albo e lo svolgimento di attività professionale, anche non continuativa ed esercitata tramite cariche in società di rilievo tecnico-ingegneristico, comportassero l’obbligo contributivo, senza rilievo né della mancata continuità dell’attività né dell’iscrizione ad altra forma previdenziale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che prima dell’accertamento era iscritto all’Albo senza oneri previdenziali e che nel 2014 aveva ricoperto cariche solo in una società il cui codice Ateco non coincideva con quelli indicati nei piani di contrasto all’evasione; violazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., assumendo che spettasse alla Cassa provare l’effettivo esercizio dell’attività professionale e che egli avesse comunque provato il contrario; violazione di varie norme di legge e del d.lgs. 509/1994, per avere la Corte d’Appello ignorato l’asserita estraneità del codice Ateco della società rispetto ai parametri richiamati dalla Cassa e per avere riconosciuto un obbligo contributivo in mancanza di prova dell’esercizio della professione. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che essi miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio: ha ritenuto non decisive le circostanze dedotte dal ricorrente, ha affermato che l’indicazione dei codici Ateco nei documenti di pianificazione ha solo funzione orientativa dell’attività ispettiva e non esclude che l’attività tecnico-ingegneristica emerga da altri elementi, e ha osservato che la decisione di merito non viola l’art. 2697 c.c. quando ritiene provati i presupposti dell’obbligo contributivo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito e degli elementi di prova, estranea al giudizio di legittimità. Ha confermato l’impostazione della sentenza d’appello secondo cui l’iscrizione all’Albo e l’effettivo svolgimento di attività professionale, anche tramite partecipazione o cariche in società di settore tecnico-ingegneristico, legittimavano l’obbligo di versamento della contribuzione soggettiva, senza che il diverso codice Ateco della società o la pregressa posizione di iscrizione senza oneri potessero sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia comunque esaminato i fatti rilevanti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    Le doglianze formalmente qualificate come violazioni di legge sono inammissibili se, in realtà, mirano soltanto a contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice ritenga positivamente provati i presupposti dell’obbligo contributivo; non si ha indebita inversione dell’onere probatorio se la decisione si fonda su un accertamento di fatto.

  • art. 2727 c.c.

    La censura sulle presunzioni non è accoglibile se mira a sovrapporre una diversa lettura degli elementi indiziari a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2728 c.c.

    La decisione non risulta viziata per il solo fatto che il giudice abbia tratto conseguenze fattuali da elementi probatori ritenuti significativi.

  • art. 2729 c.c.

    L’apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.

  • L. 335/1995

    Le norme statutarie e regolamentari della Cassa sono ritenute coerenti con il sistema previdenziale generale e legittimanti l’obbligo contributivo anche in caso di esercizio occasionale della professione.

  • art. 1, L. 37/1967

    Richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all’obbligo contributivo dei geometri.

  • art. 22 L. 777/1980

    come modificato dall’art. 1, co. 14, L. 236/1990

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della pretesa esclusione dell’obbligo contributivo in assenza di effettivo esercizio professionale.

  • art. 17 L. 400/1988

    Richiamata dal ricorrente nel quadro delle dedotte violazioni normative.

  • d.lgs. 509/1994

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina applicata dalla Cassa e la sua estensione all’attività svolta tramite società.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indica il procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.

  • art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002

    Fondamento per il raddoppio o ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di contributi previdenziali degli iscritti a una cassa professionale, l’obbligo contributivo può derivare dallo svolgimento di attività professionale anche non continuativa e anche se esercitata in forma societaria, quando la disciplina regolamentare interna lo preveda e sia coerente con il sistema generale.
  • L’indicazione dei codici Ateco in documenti di pianificazione ispettiva ha funzione meramente orientativa e non esclude, di per sé, la qualificazione in concreto dell’attività svolta come attività professionale rilevante ai fini contributivi, ove tale qualificazione emerga da altri elementi di causa.
  • La pretesa violazione dell’art. 2697 c.c. non sussiste se il giudice di merito ritiene provati i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo: in tal caso non vi è inversione dell’onere della prova, ma esercizio del potere di valutazione del materiale probatorio.
  • Le censure di omesso esame di fatti decisivi e di violazione di legge sono inammissibili in cassazione quando, sotto la loro veste formale, mirano esclusivamente a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie e un diverso apprezzamento del merito.
  • Il giudizio sul carattere tecnico-professionale dell’attività svolta dal soggetto iscritto e sulla conseguente debenza dei contributi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiObbligazioniPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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