Corte di giustizia, Ordinanza C-253/22
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 6 July 2022. — Calrose Rice v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals may proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court – Request demonstrating that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-253/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere proposta da Calrose Rice contro l’ordinanza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con elementi specifici, che i motivi di ricorso sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: diniego di autorizzazione a procedere per mancata dimostrazione di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea dovesse essere autorizzato a procedere, alla luce dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, per il fatto che i motivi dedotti avrebbero sollevato questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto all’obbligo di motivazione dell’EUIPO e alla valutazione del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Principio di diritto
Un ricorso per cassazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE, soggetto al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, non è autorizzato a procedere se il ricorrente non dimostra in modo concreto, preciso e dettagliato che i motivi dedotti sollevano una questione effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; affermazioni generiche sull’obbligo di motivazione dell’EUIPO, sull’onere della prova o sulla valutazione del rischio di confusione non bastano.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Diniego di autorizzazione a procedere in un ricorso per cassazione in materia di marchio UE
Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera che decide sull’ammissibilità dei ricorsi, in un’impugnazione proposta da Calrose Rice contro un’ordinanza del Tribunale relativa a una controversia di opposizione dinanzi all’EUIPO sul marchio "Sunwhite". La Corte esamina esclusivamente se il ricorso possa essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Fatti e procedimento
Calrose Rice aveva impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 giugno 2021, adottata in una procedura di opposizione promossa da Ricegrowers Ltd. Il Tribunale, con ordinanza dell’11 febbraio 2022, aveva respinto il ricorso di annullamento; contro tale ordinanza Calrose Rice ha presentato ricorso per cassazione alla Corte di giustizia.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il filtro di ammissibilità previsto dall’articolo 58a, primo e terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, secondo cui i ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non procedono salvo autorizzazione della Corte, concessa solo se il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Sono altresì richiamati:
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda motivata di autorizzazione;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, che prevede una decisione motivata in forma di ordinanza;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura e l’articolo 184, paragrafo 1, per la disciplina delle spese.
Quanto al merito del ricorso, la ricorrente invocava anche:
- l’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, e l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Motivi dedotti e argomentazioni della ricorrente
Calrose Rice sosteneva che entrambi i motivi di ricorso sollevassero questioni significative per il diritto dell’Unione.
Sul primo motivo, relativo agli obblighi di motivazione dell’EUIPO, la ricorrente affermava che occorresse chiarire:
- la natura e la portata dell’obbligo della commissione di ricorso di motivare correttamente le proprie decisioni;
- se la commissione potesse presumere il consenso implicito del richiedente al confronto dei prodotti effettuato dalla divisione di opposizione.
Sul secondo motivo, relativo al rischio di confusione, la ricorrente sosteneva che andasse chiarito:
- se spetti al richiedente dell’EUIPO fornire la prova dell’insussistenza dei motivi relativi di rigetto in sede di impugnazione;
- se EUIPO e Tribunale debbano tenere conto delle differenze visive tra i segni ai fini della valutazione del rischio di confusione.
Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dal ricorso siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve individuare, con precisione, i motivi, la questione di diritto posta da ciascun motivo e le ragioni specifiche della sua rilevanza sistemica.
La Corte precisa che una domanda che non soddisfi questi requisiti non può, in linea di principio, dimostrare che il ricorso ponga una questione tale da giustificare l’autorizzazione a procedere. In particolare, il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici relativi al caso, non semplici argomenti generali.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, la Corte osserva che Calrose Rice:
- non aveva individuato con precisione i paragrafi dell’ordinanza impugnata che intendeva contestare;
- non aveva spiegato in modo specifico perché gli asseriti errori di diritto del Tribunale ponessero una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- si era limitata a formulare affermazioni generali sull’importanza delle questioni dedotte.
Di conseguenza, la domanda non soddisfaceva l’onere probatorio richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dalle disposizioni di procedura applicabili.
Dispositivo e spese
La Corte respinge la domanda di autorizzazione a procedere: il ricorso non è ammesso. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la Corte decide che Calrose Rice sopporterà le proprie spese.
Principio ricavabile
Il filtro di ammissibilità dei ricorsi in materia di decisioni EUIPO richiede una dimostrazione concreta, dettagliata e specifica della rilevanza sistemica delle questioni prospettate; un ricorso fondato su affermazioni generiche non supera la soglia dell’articolo 58a dello Statuto.
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