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Sentenza

Sentenza n. 1627/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 263/2024, relativa all’attribuzione del beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente e all’accredito delle somme relative alle annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza ottemperanda era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero presso la sede reale ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile e non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Grosseto, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per le quattro annualità indicate, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’integrale saldo. Le spese del giudizio, pari a 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso inutilmente del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni ha contribuito a rendere ammissibile il ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto.

  • art. 1, comma 781, lettera a), l. n. 208/2015

    penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute

    Ha modificato la disciplina richiamata dal giudice in materia di penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
  • In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine predeterminato, individuando puntualmente le attività necessarie per dare attuazione al titolo giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, al fine di assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato.
  • Il ritardo dell’amministrazione nell’adempimento di un obbligo pecuniario accertato con sentenza può giustificare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la condanna a una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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