Cassazione Penale, Ordinanza n. 30151/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il procedimento trae origine da un provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 31 gennaio 2024, avverso il quale sono stati depositati due atti di impugnazione. Uno di essi era stato presentato personalmente dalla parte interessata, quindi in violazione del requisito della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'altro atto, indirizzato al Tribunale di sorveglianza e successivamente qualificato come ricorso per cassazione, risultava sottoscritto da un avvocato che, secondo il controllo effettuato presso il CNF, non era abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il ricorrente, dunque, ha introdotto l'impugnazione senza rispettare le forme prescritte dall'art. 613 c.p.p.; la Corte ha rilevato d'ufficio tale vizio e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da soggetto non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, richiamando il principio per cui l'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, impone che ricorso, memorie e motivi nuovi siano firmati da difensori iscritti nell'albo speciale. Conseguentemente, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1
L'impugnazione personale non sana il difetto di sottoscrizione da parte di un difensore abilitato quando la legge richiede il ministero tecnico del difensore cassazionista.
art. 613, comma 1, c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, l'atto è inammissibile.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha riformulato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione da parte di difensori abilitati alle giurisdizioni superiori.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è soggetto a un requisito formale rigoroso: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
- La disciplina dell'art. 613 c.p.p. attiene alle modalità di esercizio del diritto di impugnazione e non alla legittimazione soggettiva astratta a proporre ricorso; la ratio è garantire un adeguato livello tecnico nella redazione dell'atto.
- La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori non è idonea a superare il vizio e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa della parte nella causazione del vizio, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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