Cassazione Civile, Ordinanza n. 23847/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dalla revoca, da parte della Regione, di un finanziamento concesso a una società. Quest'ultima aveva chiesto in primo grado che fosse dichiarata l'insussistenza del proprio inadempimento e l'illegittimità del provvedimento di revoca; il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione e condannato l'appellante alle spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato istanza chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando una transazione intervenuta con la Regione in data 8.7.2024. La questione trattata in Cassazione ha riguardato quindi gli effetti processuali della sopravvenuta transazione e del conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere ovvero per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la transazione intervenuta tra le parti ha eliminato l'interesse attuale alla definizione del giudizio di legittimità. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite del 2000, ribadendo che, in presenza di un fatto sopravvenuto che definisce la controversia, la conseguenza processuale è l'inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. Ha altresì precisato che, poiché le intimate non si sono costituite, non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese; inoltre, non è stato imposto il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, richiamando la giurisprudenza in tema di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
è richiamato per ammettere il deposito di documenti diretti a provare il fatto sopravvenuto che determina la cessazione della materia del contendere, come la transazione.
artt. 382, 3° co., 383 e 384 c.p.c.
vengono richiamati nel confronto con l'orientamento più recente che qualifica la cessazione della materia del contendere come situazione non inquadrabile nelle tipologie decisorie ivi previste, con possibile cassazione senza rinvio secondo tale diverso indirizzo.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio di cassazione sopravviene una transazione o altro fatto che elimina la controversia, l'interesse a impugnare deve ritenersi venuto meno al momento della decisione e il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse secondo l'orientamento qui seguito.
- Il fatto sopravvenuto che definisce la lite può essere provato con documenti prodotti in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., poiché si tratta di documentazione relativa a circostanze sopravvenute rilevanti per la permanenza dell'interesse al ricorso.
- La transazione sopravvenuta sostituisce la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata e impedisce che su quella decisione si consolidi il giudicato, perché viene meno il potere-dovere del giudice di pronunciare sull'originario thema decidendum.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta e le controparti non si costituiscono, la Corte può non provvedere sulle spese; inoltre, in tale ipotesi non opera il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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