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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32274/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (13/03/2025) che ha rigettato il riesame avverso la convalida della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. (30/01/2025). L'indagato contestava la sussistenza dei gravi indizi in relazione a: partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), reati di stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/90) e estorsione aggravata (art. 629 c.p.). Le censure principali riguardavano l'illegittimità e l'inutilizzabilità di intercettazioni e decreti autorizzativi (nn. 3528/23, 3164/23, 2455/23, 1333/23 e altri), la mancata trasmissione o allegazione di decreti, verbali e registrazioni di procedimenti diversi, la tardività delle proroghe delle intercettazioni e la carenza motivazionale del provvedimento di convalida e del riesame. Si è sostenuto che la decisione cautelare fosse fondata esclusivamente su captazioni irrituali o non utilizzabili e che, pertanto, mancassero sufficienti indizi di reato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che: i decreti di convalida contestati (es. 3528/23, 3164/23) risultavano motivati e non dipendenti esclusivamente da intercettazioni appartenenti ad altro procedimento; l'utilizzabilità di risultati intercettivi provenienti da procedimenti connessi è ammessa quando sussista rapporto di connessione (art. 12 c.p.p., lett. b) e c)) e il quadro indiziario complessivo giustifica la misura; l'omesso deposito del decreto autorizzativo in altro procedimento non comporta automaticamente inutilizzabilità quando siano depositati i verbali e le registrazioni richieste dalla normativa (art. 270 c.p.p., comma 2) e il P.M. può, nei limiti di legge, selezionare/oscure parti degli atti per segreto investigativo; le censure della difesa sono spesso generiche e non hanno dimostrato che l'eventuale inutilizzabilità di talune intercettazioni avrebbe inciso decisivamente sul solido compendio indiziario. La Corte ha sottolineato che il materiale probatorio a carico dell'indagato derivava da fonti multiple (intercettazioni valide, videosorveglianze, appostamenti, perquisizioni e documentazione acquisita in altri procedimenti) e che, anche ipotizzando l'inutilizzabilità di alcune captazioni, sarebbe rimasto un compendio indiziario sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese e disposta la prosecuzione della custodia (nessuna rimessione in libertà risultante dalla decisione).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari; il Tribunale del riesame ha l'obbligo di motivare la decisione e può valutare l'idoneità degli elementi indiziari anche considerando fonti eterogenee.

  • art. 270 c.p.p.

    Consente l'utilizzabilità nei confronti di altro procedimento degli esiti di intercettazioni disposte in procedimento diverso quando vi sia connessione e sono depositate le registrazioni/verbali presso l'autorità competente; la Corte ha precisato che non è sempre necessario il deposito del decreto autorizzativo e che la norma non impedisce l'uso se sussiste quadro di connessione e disponibilità degli atti essenziali.

  • art. 271 c.p.p.

    Riguarda l'atto di convalida: eventuali censure sulla motivazione possono essere valutate in sede di riesame e di legittimità ma non determinano automaticamente l'inutilizzabilità se il complesso probatorio resta solido.

  • art. 268 c.p.p.

    Regola i verbali delle intercettazioni; la Corte ha ricordato i limiti del deposito e la possibilità per il P.M. di selezionare atti, precisando che la mancata trasmissione formale del decreto autorizzativo non determina di per sé l'inutilizzabilità se sono disponibili i verbali/registrazioni utili.

  • art. 267 c.p.p.

    Attiene a convalide e proroghe delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto inadeguata la censura della difesa circa la tardività delle proroghe, non emergendo l'invalidità tale da inficiare il quadro indiziario complessivo.

  • art. 291 c.p.p.

    Limita il potere del P.M. nella trasmissione degli atti (selezione dei verbali ai fini della misura); la Corte ha richiamato che il P.M. non è obbligato a depositare integralmente tutti gli atti e può operare omissis per segreto investigativo.

  • art. 12 c.p.p.

    Consente la declaratoria di connessione tra procedimenti; la Corte ha ritenuto che la connessione (lett. b e c) giustifichi l'utilizzazione di risultati captativi da altro procedimento quando integrino il quadro indiziario.

  • art. 416-bis c.p.

    Definizione di associazione mafiosa: per la sussistenza degli indizi non è necessario dimostrare in sede cautelare il ruolo dinamico-funzionale perfettamente delineato, ma può essere sufficiente un insieme convergente di elementi indiziari.

  • art. 73 d.p.r. 309/90

    Regime sanzionatorio per traffico internazionale di stupefacenti; la Corte ha ricordato che l'accordo tra venditore e acquirente è sufficiente per configurare il reato (consumatosi al momento del consenso).

  • art. 629 c.p.

    Estorsione: la Corte ha ritenuto adeguatamente ricostruito il ruolo del ricorrente nell'azione estorsiva aggravata, sulla base del quadro fattuale complessivo.

Massime di principio

  • La mera mancata trasmissione formale del decreto autorizzativo di intercettazione da altro procedimento non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli esiti intercettivi: è rilevante il deposito delle registrazioni/verbali e la possibilità di verificare la connessione fra procedimenti.
  • Se la difesa contesta l'utilizzabilità di intercettazioni disposte in altro procedimento, ha l'onere di produrre i provvedimenti (decreto e documenti a cui rinvia) o di dimostrare specificamente l'incidenza di tali censure sul compendio indiziario (ossia la prova che l'inutilizzabilità sarebbe decisiva).
  • Il pubblico ministero può selezionare e oscurare parti degli atti per esigenze di segreto investigativo; la decisione cautelare può basarsi sugli elementi resi palesi purché la motivazione sia coerente e il giudice abbia elementi sufficienti per valutare la gravità indiziaria.
  • La valutazione della sussistenza dei gravi indizi per reati associativi (art. 416-bis) in sede cautelare può fondarsi su un insieme di fonti (intercettazioni, videosorveglianza, appostamenti, perquisizioni, documenti) e non richiede già la prova completa di un ruolo dinamico-funzionale perfettamente delineato.
  • Quando si censurano proroghe o termini delle intercettazioni è necessario indicare con precisione la violazione e dimostrarne l'effettivo impatto probatorio; censure generiche risultano spesso inammissibili o infondate.
  • Nelle contestazioni su intercettazioni provenienti da procedimenti connessi, il principio pratico è: dimostrare il vizio formale/sostanziale specifico e la rilevanza decisiva del mezzo di prova per la misura cautelare, altrimenti il giudice può confermare la misura sulla base del quadro probatorio complessivo.

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