Cassazione Penale, Sentenza n. 32274/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (13/03/2025) che ha rigettato il riesame avverso la convalida della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. (30/01/2025). L'indagato contestava la sussistenza dei gravi indizi in relazione a: partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), reati di stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/90) e estorsione aggravata (art. 629 c.p.). Le censure principali riguardavano l'illegittimità e l'inutilizzabilità di intercettazioni e decreti autorizzativi (nn. 3528/23, 3164/23, 2455/23, 1333/23 e altri), la mancata trasmissione o allegazione di decreti, verbali e registrazioni di procedimenti diversi, la tardività delle proroghe delle intercettazioni e la carenza motivazionale del provvedimento di convalida e del riesame. Si è sostenuto che la decisione cautelare fosse fondata esclusivamente su captazioni irrituali o non utilizzabili e che, pertanto, mancassero sufficienti indizi di reato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che: i decreti di convalida contestati (es. 3528/23, 3164/23) risultavano motivati e non dipendenti esclusivamente da intercettazioni appartenenti ad altro procedimento; l'utilizzabilità di risultati intercettivi provenienti da procedimenti connessi è ammessa quando sussista rapporto di connessione (art. 12 c.p.p., lett. b) e c)) e il quadro indiziario complessivo giustifica la misura; l'omesso deposito del decreto autorizzativo in altro procedimento non comporta automaticamente inutilizzabilità quando siano depositati i verbali e le registrazioni richieste dalla normativa (art. 270 c.p.p., comma 2) e il P.M. può, nei limiti di legge, selezionare/oscure parti degli atti per segreto investigativo; le censure della difesa sono spesso generiche e non hanno dimostrato che l'eventuale inutilizzabilità di talune intercettazioni avrebbe inciso decisivamente sul solido compendio indiziario. La Corte ha sottolineato che il materiale probatorio a carico dell'indagato derivava da fonti multiple (intercettazioni valide, videosorveglianze, appostamenti, perquisizioni e documentazione acquisita in altri procedimenti) e che, anche ipotizzando l'inutilizzabilità di alcune captazioni, sarebbe rimasto un compendio indiziario sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese e disposta la prosecuzione della custodia (nessuna rimessione in libertà risultante dalla decisione).
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Disciplina il riesame delle misure cautelari; il Tribunale del riesame ha l'obbligo di motivare la decisione e può valutare l'idoneità degli elementi indiziari anche considerando fonti eterogenee.
art. 270 c.p.p.
Consente l'utilizzabilità nei confronti di altro procedimento degli esiti di intercettazioni disposte in procedimento diverso quando vi sia connessione e sono depositate le registrazioni/verbali presso l'autorità competente; la Corte ha precisato che non è sempre necessario il deposito del decreto autorizzativo e che la norma non impedisce l'uso se sussiste quadro di connessione e disponibilità degli atti essenziali.
art. 271 c.p.p.
Riguarda l'atto di convalida: eventuali censure sulla motivazione possono essere valutate in sede di riesame e di legittimità ma non determinano automaticamente l'inutilizzabilità se il complesso probatorio resta solido.
art. 268 c.p.p.
Regola i verbali delle intercettazioni; la Corte ha ricordato i limiti del deposito e la possibilità per il P.M. di selezionare atti, precisando che la mancata trasmissione formale del decreto autorizzativo non determina di per sé l'inutilizzabilità se sono disponibili i verbali/registrazioni utili.
art. 267 c.p.p.
Attiene a convalide e proroghe delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto inadeguata la censura della difesa circa la tardività delle proroghe, non emergendo l'invalidità tale da inficiare il quadro indiziario complessivo.
art. 291 c.p.p.
Limita il potere del P.M. nella trasmissione degli atti (selezione dei verbali ai fini della misura); la Corte ha richiamato che il P.M. non è obbligato a depositare integralmente tutti gli atti e può operare omissis per segreto investigativo.
art. 12 c.p.p.
Consente la declaratoria di connessione tra procedimenti; la Corte ha ritenuto che la connessione (lett. b e c) giustifichi l'utilizzazione di risultati captativi da altro procedimento quando integrino il quadro indiziario.
art. 416-bis c.p.
Definizione di associazione mafiosa: per la sussistenza degli indizi non è necessario dimostrare in sede cautelare il ruolo dinamico-funzionale perfettamente delineato, ma può essere sufficiente un insieme convergente di elementi indiziari.
art. 73 d.p.r. 309/90
Regime sanzionatorio per traffico internazionale di stupefacenti; la Corte ha ricordato che l'accordo tra venditore e acquirente è sufficiente per configurare il reato (consumatosi al momento del consenso).
art. 629 c.p.
Estorsione: la Corte ha ritenuto adeguatamente ricostruito il ruolo del ricorrente nell'azione estorsiva aggravata, sulla base del quadro fattuale complessivo.
Massime di principio
- La mera mancata trasmissione formale del decreto autorizzativo di intercettazione da altro procedimento non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli esiti intercettivi: è rilevante il deposito delle registrazioni/verbali e la possibilità di verificare la connessione fra procedimenti.
- Se la difesa contesta l'utilizzabilità di intercettazioni disposte in altro procedimento, ha l'onere di produrre i provvedimenti (decreto e documenti a cui rinvia) o di dimostrare specificamente l'incidenza di tali censure sul compendio indiziario (ossia la prova che l'inutilizzabilità sarebbe decisiva).
- Il pubblico ministero può selezionare e oscurare parti degli atti per esigenze di segreto investigativo; la decisione cautelare può basarsi sugli elementi resi palesi purché la motivazione sia coerente e il giudice abbia elementi sufficienti per valutare la gravità indiziaria.
- La valutazione della sussistenza dei gravi indizi per reati associativi (art. 416-bis) in sede cautelare può fondarsi su un insieme di fonti (intercettazioni, videosorveglianza, appostamenti, perquisizioni, documenti) e non richiede già la prova completa di un ruolo dinamico-funzionale perfettamente delineato.
- Quando si censurano proroghe o termini delle intercettazioni è necessario indicare con precisione la violazione e dimostrarne l'effettivo impatto probatorio; censure generiche risultano spesso inammissibili o infondate.
- Nelle contestazioni su intercettazioni provenienti da procedimenti connessi, il principio pratico è: dimostrare il vizio formale/sostanziale specifico e la rilevanza decisiva del mezzo di prova per la misura cautelare, altrimenti il giudice può confermare la misura sulla base del quadro probatorio complessivo.
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