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Sentenza

Sentenza n. 6717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato le spese del primo grado in € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR relativo alle spese del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro concernente il diritto alla Carta elettronica del docente per diversi anni scolastici. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c., del d.m. n. 55/2014, di disposizioni costituzionali e dell’art. 13 della l. n. 247/2012, sostenendo che la liquidazione ridotta delle spese fosse stata giustificata sulla base della natura seriale del contenzioso mediante una motivazione arbitraria e incongrua. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni, nonché dell’art. 2233 c.c., dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, dell’art. 1 della l. n. 49/2023 e dei principi costituzionali richiamati, lamentando che l’importo di € 500,00 fosse nettamente inferiore ai parametri applicabili e costituisse una somma simbolica o lesiva del decoro professionale. Ha chiesto la rideterminazione delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado e la liquidazione delle spese del grado d’appello, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati. Ha respinto il primo motivo, rilevando anzitutto che la sentenza appellata non aveva fondato la liquidazione sulla serialità del contenzioso. Ha inoltre affermato che, in astratto, la serialità può essere valorizzata dal giudice quale indice di minore impegno difensivo e giustificare una riduzione del compenso, pur non costituendo una deroga autonoma al principio di soccombenza. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima la liquidazione di una somma eccessivamente esigua, simbolica e lesiva del decoro professionale. Pur riconoscendo la natura discrezionale della quantificazione delle spese processuali, il Collegio ha ribadito che tale discrezionalità incontra il limite del divieto di attribuire compensi meramente simbolici. Richiamando precedenti conformi della Sezione e gli artt. 88, comma 2, lett. d), 74 e 3, comma 2, c.p.a., ha ritenuto congrua, per il giudizio di ottemperanza di primo grado, la liquidazione forfettaria di € 800,00, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00 oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base della disciplina delle spese nel processo amministrativo e della relativa liquidazione.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi

    Consente al giudice di motivare la decisione mediante rinvio sintetico a precedenti conformi.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Legittima la motivazione semplificata mediante richiamo al precedente ritenuto risolutivo.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’obbligo di sintesi della motivazione.

  • artt. 91, 95 e 96 c.p.c.

    Invocati dall’appellante a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese processuali.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato quale disciplina dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per il divieto di attribuire compensi simbolici o lesivi del decoro professionale.

  • art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27

    Invocato dall’appellante nell’ambito della disciplina dei compensi professionali.

  • art. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Invocato dall’appellante in materia di compensi dell’avvocato.

  • art. 1 l. 21 aprile 2023, n. 49

    Richiamato dall’appellante in relazione al principio dell’equo compenso e al divieto di compensi lesivi del decoro professionale.

  • l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità giudiziale, ma non può condurre all’attribuzione di somme simboliche o comunque lesive del decoro professionale.
  • La natura seriale del contenzioso, pur non costituendo un’autonoma deroga al principio della soccombenza, può essere valorizzata dal giudice quale indice di minore impegno difensivo ai fini della riduzione del compenso.
  • La liquidazione delle spese deve comunque rispettare un limite di adeguatezza e non può essere fissata in misura meramente simbolica, anche quando la controversia presenti carattere seriale o standardizzato.
  • Nel giudizio d’appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese del primo grado, il valore della controversia è determinato dall’importo delle spese contestate e tale elemento può giustificare una liquidazione forfettaria contenuta delle spese del grado d’appello.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di litePersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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