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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15912/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune ha notificato a una società concessionaria di uno stabilimento balneare un avviso di accertamento in rettifica TARSU per gli anni 2010-2013, ritenendo infedele la dichiarazione. La contribuente ha impugnato l'atto: in primo grado il ricorso è stato accolto solo in parte, con riconoscimento della prescrizione per l'annualità 2010; in appello sia la contribuente sia il comune hanno impugnato la decisione, ma la CTR ha respinto entrambi i gravami, ritenendo corretta l'applicazione di una tariffa unica per l'intero stabilimento e negando la tardività della prova della notifica tempestiva dedotta dall'amministrazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e del diritto di difesa, per avere la CTR ritenuto motivato l'accertamento; 2) violazione delle norme del d.lgs. 507/1993, per avere la CTR applicato una tariffa unica basandosi su una risoluzione ministeriale e non sulla disciplina di legge; 3) violazione delle norme processuali tributarie, per il mancato esercizio del potere di disapplicare il regolamento ritenuto illegittimo e sproporzionato; 4) omesso esame circa la illegittimità delle sanzioni, che la ricorrente assumeva non applicabili se l'errore era imputabile all'amministrazione nella tariffazione; 5) violazione delle norme sulla tutela dell'affidamento e sull'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa. Successivamente, però, è intervenuta rinuncia congiunta al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e ha ritenuto superabili i profili formali relativi alla mancata controfirma per accettazione e alla sottoscrizione della copia analogica digitalizzata, valorizzando la firma digitale dei difensori e la procura speciale conferita al difensore del comune. In conseguenza dell'accordo tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto l'integrale compensazione delle spese della fase di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la definizione è avvenuta per causa estintiva e non per rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale indicato per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti storici decisivi.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento tributario.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa.

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina della tariffa TARSU.

  • art. 65 d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina della tariffa TARSU.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina della tariffa TARSU.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sul potere del giudice tributario di disapplicare il regolamento ritenuto illegittimo.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato a fondamento dell'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Richiamato con riferimento all'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa.

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    Richiamato per sostenere che le sanzioni non sono dovute in caso di incertezza normativa oggettiva.

  • art. 112 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, verosimilmente per errore materiale nel testo, in relazione al motivo sulle sanzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando interviene una rinuncia al ricorso validamente perfezionata e accettata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • La firma digitale apposta al documento dai difensori può soddisfare le esigenze di sottoscrizione e autenticità dell'atto, superando i rilievi formali sulla copia analogica digitalizzata.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio per rinuncia, l'accettazione della controparte può desumersi dalla presenza di un procuratore munito di procura speciale conferita per la definizione della lite.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità non si applica quando il processo si chiude per una causa estintiva, poiché la norma ha natura eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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