Cassazione Civile, Ordinanza n. 15912/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune ha notificato a una società concessionaria di uno stabilimento balneare un avviso di accertamento in rettifica TARSU per gli anni 2010-2013, ritenendo infedele la dichiarazione. La contribuente ha impugnato l'atto: in primo grado il ricorso è stato accolto solo in parte, con riconoscimento della prescrizione per l'annualità 2010; in appello sia la contribuente sia il comune hanno impugnato la decisione, ma la CTR ha respinto entrambi i gravami, ritenendo corretta l'applicazione di una tariffa unica per l'intero stabilimento e negando la tardività della prova della notifica tempestiva dedotta dall'amministrazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e del diritto di difesa, per avere la CTR ritenuto motivato l'accertamento; 2) violazione delle norme del d.lgs. 507/1993, per avere la CTR applicato una tariffa unica basandosi su una risoluzione ministeriale e non sulla disciplina di legge; 3) violazione delle norme processuali tributarie, per il mancato esercizio del potere di disapplicare il regolamento ritenuto illegittimo e sproporzionato; 4) omesso esame circa la illegittimità delle sanzioni, che la ricorrente assumeva non applicabili se l'errore era imputabile all'amministrazione nella tariffazione; 5) violazione delle norme sulla tutela dell'affidamento e sull'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa. Successivamente, però, è intervenuta rinuncia congiunta al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e ha ritenuto superabili i profili formali relativi alla mancata controfirma per accettazione e alla sottoscrizione della copia analogica digitalizzata, valorizzando la firma digitale dei difensori e la procura speciale conferita al difensore del comune. In conseguenza dell'accordo tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto l'integrale compensazione delle spese della fase di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la definizione è avvenuta per causa estintiva e non per rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale indicato per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti storici decisivi.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento tributario.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa.
art. 62 d.lgs. 507/1993
Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina della tariffa TARSU.
art. 65 d.lgs. 507/1993
Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina della tariffa TARSU.
art. 68, comma 2, d.lgs. 507/1993
Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina della tariffa TARSU.
art. 7 d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma sul potere del giudice tributario di disapplicare il regolamento ritenuto illegittimo.
art. 10 L. 212/2000
Richiamato a fondamento dell'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa.
art. 8 d.lgs. 546/1992
Richiamato con riferimento all'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa.
art. 6 d.lgs. 472/1997
Richiamato per sostenere che le sanzioni non sono dovute in caso di incertezza normativa oggettiva.
art. 112 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, verosimilmente per errore materiale nel testo, in relazione al motivo sulle sanzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione perché la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma richiamata come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando interviene una rinuncia al ricorso validamente perfezionata e accettata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La firma digitale apposta al documento dai difensori può soddisfare le esigenze di sottoscrizione e autenticità dell'atto, superando i rilievi formali sulla copia analogica digitalizzata.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per rinuncia, l'accettazione della controparte può desumersi dalla presenza di un procuratore munito di procura speciale conferita per la definizione della lite.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità non si applica quando il processo si chiude per una causa estintiva, poiché la norma ha natura eccezionale e di stretta interpretazione.
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