Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12217/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, unitamente ai relativi Allegati A, B, C e D; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da So.Gi. Medical S.r.l. il 9/10/2023: per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a., oltre agli atti ed ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (doc. 21 - Decreto n. 741/2023), unitamente ai relativi allegati A, B, C e D (doc. 22 - Allegati al Decreto n. 741/2023), nonché la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR, di effettuare una verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse ed altresì le relative risposte ancorché non note nel loro contenuto; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea

Giustizia amministrativa202303653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti statali e regionali attuativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022 e il decreto regionale siciliano di ripiano

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022, gli accordi e le circolari presupposti, nonché gli atti regionali siciliani di individuazione delle aziende soggette al ripiano e dei relativi importi. Ha dedotto l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015 e del sistema di payback, per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento, proporzionalità, libertà di iniziativa economica, capacità contributiva, riserva di legge e tutela della proprietà. Ha inoltre contestato i decreti ministeriali per difetto di istruttoria e motivazione, mancata partecipazione, errata utilizzazione dei modelli CE, mancata distinzione tra costo del bene e servizio, erronea determinazione dei tetti di spesa e assenza di trasparenza nei criteri e nei dati di calcolo. Con riferimento agli atti regionali ha dedotto vizi propri e derivati, tra cui violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e motivazione, mancata verifica delle fatture, violazione delle linee guida ministeriali e non verificabilità degli importi. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto regionale siciliano del 21 luglio 2023 e gli atti istruttori connessi, riproponendo le censure originarie e contestando anche il meccanismo di definizione agevolata del debito introdotto dalla normativa sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha distinto tra atti statali e atti regionali. Ha rigettato le censure contro gli atti statali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il payback per il quadriennio 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico, compatibile con l’art. 23 Cost. La disciplina primaria individuava sufficientemente soggetti obbligati, oggetto della prestazione, percentuali di riparto e procedimento; non sussistevano violazioni del principio di irretroattività o del legittimo affidamento, poiché il meccanismo era conoscibile sin dal 2015, prima delle gare e dei contratti, mentre la normativa del 2022 aveva reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l’obbligo. Il TAR ha ritenuto infondate anche le censure di illegittimità propria dei decreti ministeriali, osservando che quote di ripiano, criterio proporzionale basato sul fatturato e tetto del 4,4 per cento erano conoscibili o prevedibili con ordinaria diligenza. Ha invece dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le impugnazioni degli atti regionali e provinciali di individuazione delle imprese e quantificazione degli importi. Tali atti svolgono attività vincolata, tecnica, ricognitiva e riepilogativa, senza esercizio di potere autoritativo: determinano il quantum di un’obbligazione patrimoniale sulla base di dati contabili, percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali. La relativa controversia concerne quindi un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo ed è devoluta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassunzione davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. I motivi aggiunti sono stati rigettati in quanto infondati, anche con riferimento al meccanismo di definizione agevolata, ritenuto facoltativo e compatibile con il diritto di difesa. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle imprese fornitrici al ripiano e, con il comma 9-bis, la procedura di individuazione delle aziende obbligate per gli anni 2015-2018.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Introduce il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e pone inizialmente il relativo superamento a carico della regione interessata.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Fissa dal 2014 il tetto nazionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Modifica l’art. 9-ter, comma 8, del d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell’IVA e la relativa certificazione ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Introduce il comma 9-bis dell’art. 9-ter, attribuendo alle Regioni l’individuazione delle aziende soggette al ripiano previa verifica della documentazione contabile.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Istituisce il fondo destinato al ripiano e prevede la riduzione al 48 per cento dell’importo dovuto dalle aziende fornitrici, misura estesa dalla Corte costituzionale a tutte le imprese interessate.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario delle domande per le quali il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 133 c.p.a.

    È richiamato nel quadro del riparto di giurisdizione, con esclusione della giurisdizione esclusiva per la controversia relativa agli atti regionali di mera quantificazione del debito.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri essenziali del ripiano.

  • art. 41 Cost.

    Il meccanismo di payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria e di tutela della salute.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale richiamata dal giudice amministrativo, i principi di irretroattività e di legittimo affidamento quando l’obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano conoscibili sin dall’entrata in vigore della disciplina primaria, prima dello svolgimento delle gare e della conclusione dei contratti.
  • La disciplina del payback rispetta la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. quando la legge individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione, le percentuali di partecipazione al ripiano e i criteri essenziali per la determinazione dell’importo, demandando agli atti amministrativi successive attività tecniche e attuative.
  • Gli atti ministeriali che certificano il superamento del tetto di spesa e ne quantificano l’ammontare sono legittimi se applicano i criteri legislativi e utilizzano i dati contabili previsti dalla disciplina, anche quando la concreta quantificazione dell’obbligo avviene successivamente alle forniture, purché l’obbligo sostanziale fosse già previsto e conoscibile.
  • Gli atti regionali che individuano le aziende fornitrici soggette al ripiano e determinano i relativi importi, sulla base di percentuali e dati contabili già fissati da legge e atti statali, costituiscono attività vincolata, tecnica e meramente ricognitiva, priva di potere autoritativo; le controversie sul corretto calcolo dell’importo riguardano diritti soggettivi e spettano al giudice ordinario.
  • Nel riparto di giurisdizione occorre considerare il petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando si contesta l’esercizio di un potere autoritativo, mentre è esclusa quando la controversia, collocata a valle dell’esercizio del potere, riguarda un rapporto obbligatorio paritario e il diritto patrimoniale al corretto adempimento o calcolo del debito.
  • Un meccanismo legislativo di definizione agevolata del debito di payback non viola di per sé il diritto di difesa se è facoltativo e consente al debitore di scegliere tra l’adesione al beneficio, con gli effetti estintivi previsti dalla legge, e la prosecuzione del giudizio sull’an e sul quantum dell’obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.