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Sentenza

Sentenza n. 6905/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 12921/2024, pubblicata il 16 dicembre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 39855/2024.

Giustizia amministrativa202600514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto la Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 12921/2024, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'erogazione in favore della ricorrente della Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha rappresentato che, nonostante la notificazione del titolo, l'amministrazione era rimasta inerte. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione. Risultava inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dal d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza civile, nonché il decorso del termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni. L'inerzia del Ministero non è stata superata da alcuna allegazione o chiarimento dell'amministrazione. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa esecutiva. In sede di ottemperanza non sono più sindacabili i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato: il Ministero deve quindi limitarsi a dare integrale esecuzione alla sentenza civile. Il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il decorso di un termine di 120 giorni, verificato dal giudice prima di ordinare l'esecuzione coattiva del titolo giudiziario nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto definitivamente riconosciuto dal giudicato; l'amministrazione è tenuta a dare integrale attuazione alla statuizione giudiziale.
  • Quando l'amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di infruttuoso decorso del termine, su richiesta del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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