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Ordinanza

Ordinanza n. 3584/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'accertamento - del silenzio-inadempimento formatosi per effetto dell'inerzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa (di cui al DPCM 20 febbraio 2014-DPCM 1 dicembre 2017), della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Giugliano in Campania e del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Prefettura, sull'istanza presentata dalla ricorrente società in data 29.04.2022 diretta a verificare la sussistenza o meno di un interesse pubblico all'acquisizione del bene occupato e, per l'effetto, a disporre o la restituzione dell'area, previa riduzione in pristino, o l'acquisizione sanante del terreno occupato ex art. 42 bis TUE; e per l’annullamento a) della nota p.e.c. della PCM- Unità Tecnica Amministrativa- prot. UTA/U0001500/2022 del 1.04.2022 con la quale, in riscontro all'istanza di parte ricorrente del 2.03.2022 è dedotto che “…in ordine alla richiesta di restituzione o di acquisizione ai sensi dell''art. 42 bis TUE … il provvedimento formale da emanarsi … di competenza in capo all'amministrazione che attualmente utilizza l'area dal che ne consegue che alcun obbligo di acquisizione, ovvero di restituzione, potrebbe cedere in capo alla scrivente …”; b) di ogni altro atto preordinato, connesso consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: a) della nota prot. 83476 del 28.06.2022 della Città Metropolitana di Napoli a firma del coordinatore della Direzione Amministrativa Ambiente- di riscontro dell'atto stragiudiziale di invito e diffida ECOLMAGI S.r.l., prodotta in giudizio addì 26.07.2022; b) della nota SAPNA S.p.A. prodotta da Città Metropolitana di Napoli nel giudizio de quo addì 26.07.2022; c) di ogni altro atto preordinato, connesso conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società;

Giustizia amministrativa202206140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di restituzione dell’area o, in subordine, di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, nonché note amministrative che hanno escluso la restituzione o acquisizione dell’area

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza del 29 aprile 2022, relativa a un’area di 7.655 mq asseritamente occupata in eccedenza rispetto alla superficie oggetto del procedimento ablatorio. L’area era ricompresa in un terreno più ampio già interessato da occupazione legittima e utilizzato dapprima per una discarica di rifiuti solidi urbani e successivamente per un impianto di captazione e convogliamento del biogas. La ricorrente ha domandato, in via principale, la restituzione dell’area previa riduzione in pristino e, in via subordinata, l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota della Città Metropolitana di Napoli del 28 giugno 2022 e la nota SAPNA del 18 maggio 2022, con cui è stata esclusa la restituzione o acquisizione sul presupposto che l’area fosse estranea al sito di discarica, non fosse mai stata appresa e non fosse stata irreversibilmente trasformata. In ragione delle divergenti prospettazioni delle parti, il TAR aveva già disposto una verificazione sulla consistenza catastale e reale dei beni, sul loro attuale utilizzo e possesso e sull’effettiva occupazione del reliquato di 7.655 mq. Il verificatore ha rappresentato la particolare complessità e risalenza delle informazioni da acquisire, chiedendo un’ulteriore proroga per il deposito della relazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso i motivi di ricorso o la fondatezza delle domande sostanziali. Ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di ulteriore proroga, in considerazione della complessità e tecnicità della controversia. Ha richiamato i quesiti già formulati: verifica della reale consistenza delle aree oggetto del procedimento ablatorio e dell’intestazione catastale; verifica dell’attuale consistenza, utilizzo e possesso dei beni; accertamento dell’eventuale occupazione dell’area ulteriore di 7.655 mq. Il verificatore dovrà avvisare le parti cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni, trasmettere la bozza della relazione entro il 12 novembre 2026, consentire alle parti di presentare osservazioni entro il 12 dicembre 2026 e depositare la relazione conclusiva entro il 12 gennaio 2027, secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico. È stato confermato l’anticipo di 500 euro sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico della società ricorrente. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2027, restando impregiudicata ogni valutazione successiva in rito e nel merito.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Richiamato quale base normativa della domanda subordinata di acquisizione sanante dell’area occupata.

  • art. 66 c.p.a.

    Utilizzato per disporre la verificazione quale mezzo istruttorio affidato al responsabile della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato ai fini del rispetto dei termini processuali in vista della prosecuzione dell’udienza pubblica.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Richiamato con riferimento al termine decadenziale per la richiesta di liquidazione del compenso del verificatore.

Massime di principio

  • Quando le parti prospettano ricostruzioni divergenti sulla consistenza, sull’occupazione e sull’utilizzo attuale di un’area oggetto di procedimento ablatorio, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per acquisire elementi obiettivi prima di decidere il ricorso.
  • La verificazione può riguardare, in modo coordinato, la consistenza catastale e reale dei beni, l’intestazione catastale, l’attuale utilizzo e possesso e l’eventuale occupazione di superfici ulteriori rispetto a quelle formalmente comprese nel procedimento espropriativo.
  • La complessità tecnica della controversia e la necessità di reperire informazioni risalenti nel tempo possono giustificare la concessione di una proroga del termine assegnato al verificatore per il deposito della relazione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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