Cassazione Civile, Ordinanza n. 35719/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza nei confronti del fallimento di una farmacista per l'anno d'imposta 2011, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione fiscale, al recupero di maggiori corrispettivi non dichiarati, al recupero di II.DD. e IVA e al disconoscimento della detrazione IVA per mancanza della dichiarazione, del registro IVA acquisti e per la mancata esibizione delle fatture in sede di verifica. La C.T.P. aveva annullato l'atto; la C.T.R. aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, confermando però la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti sulla base della documentazione prodotta in giudizio e del principio di neutralità dell'IVA. L'Agenzia ricorre in cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la documentazione prodotta tardivamente non poteva essere valorizzata; (2) violazione degli artt. 19 e 55 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 5 d.lgs. 471/1997, deducendo che l'omessa dichiarazione e l'irregolarità contabile impedivano comunque la detrazione e che la contribuente non aveva assolto l'onere probatorio sui presupposti sostanziali; (3) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 in relazione agli artt. 1, 2 e 7 d.lgs. 546/1992, per non avere il giudice d'appello rideterminato l'imposta dovuta. La curatela intimata non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla questione della detrazione IVA e rinvia alla Commissione di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se siano stati provati i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione e, in caso positivo, se il diritto sia stato esercitato entro la cornice biennale prevista dall'art. 19 d.P.R. 633/1972 ratione temporis; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
"Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa"
La preclusione all'utilizzo dei documenti opera solo se vi sia stato un formale invito dell'Ufficio a produrli o trasmetterli, con contestuale avviso delle conseguenze; non si applica alla mera mancata esibizione in sede di verifica della Guardia di Finanza in assenza di tale sequenza procedimentale.
art. 52 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per contestare la possibilità di utilizzare documentazione non esibita in verifica.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere l'erronea valutazione dell'onere probatorio sulla detrazione IVA; la Corte ribadisce che grava sul contribuente dimostrare i presupposti sostanziali del diritto.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA opera sul piano probatorio e richiede la dimostrazione dei requisiti sostanziali; le irregolarità formali non impediscono la detrazione se tali requisiti sono provati e il diritto è esercitato entro il termine decadenziale vigente.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
Invocato per sostenere gli effetti dell'omessa dichiarazione fiscale sul recupero dell'imposta e sulla detrazione.
art. 5 d.lgs. n. 471/1997
Richiamato in relazione alle sanzioni per gli obblighi dichiarativi e contabili omessi o irregolarmente adempiuti.
artt. 1, 2 e 7 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per dedurre la natura di impugnazione-merito del processo tributario e la necessità di rideterminare l'imposta dovuta.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La Corte osserva che, rispetto alla contestazione dell'accertamento della CTR sulla giustificazione del ritardo nella produzione documentale, il rimedio corretto sarebbe stato la revocazione per errore revocatorio.
art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322/1998
Richiamato per il termine entro cui il diritto alla detrazione deve essere esercitato, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Massime di principio
- In materia di detrazione IVA, l'omissione di adempimenti formali come la mancata presentazione della dichiarazione annuale, la mancata tenuta del registro acquisti o la tardiva produzione delle fatture non esclude di per sé il diritto alla detrazione, se il contribuente prova i presupposti sostanziali dell'operazione.
- Il diritto alla detrazione IVA ha natura eminentemente probatoria: spetta al contribuente dimostrare che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo, assoggettati ad IVA e destinati a operazioni imponibili.
- La sanzione di inutilizzabilità dei documenti non esibiti opera solo entro la procedimentalizzazione prevista dalla legge, ossia a seguito di formale invito o questionario dell'Ufficio e con contestuale informazione del contribuente; non basta la sola mancata produzione in verifica della Guardia di Finanza.
- Se una censura mira a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la deduzione o la giustificazione di circostanze processuali, il rimedio può essere la revocazione per errore revocatorio e non necessariamente il ricorso per cassazione.
- Nel giudizio tributario, quando sia in discussione la detrazione IVA nonostante omissioni formali, il giudice deve verificare in concreto sia la prova dei requisiti sostanziali sia il rispetto del termine decadenziale per l'esercizio del diritto.
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