Cassazione Penale, Sentenza n. 30845/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione di una condanna irrevocabile a 16 anni per reati legati a stupefacenti e armi. L'istanza di revisione si fondava su nuovi elementi prodotti dalla difesa: dichiarazioni raccolte in indagini difensive, una perizia grafologica di parte (Prof. Diego Mazzitelli), una perizia tecnica sugli immobili, registri di stalla e documentazione catastale. Il ricorrente contestava la valutazione dei giudici di merito che avrebbero sovrastimato alcune testimonianze e sottovalutato la perizia grafologica e gli altri elementi difensivi, ritenendoli idonei a travolgere le conclusioni probatorie delle sentenze di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha confermato che la Corte d'appello di Salerno ha correttamente delibato l'istanza di revisione, ritenendo che gli elementi prodotti non avessero il carattere della 'novità' o non fossero decisivi per disarticolare il compendio probatorio che aveva portato alla condanna (in particolare il contenuto del manoscritto considerato determinante). La perizia grafologica di parte è stata ritenuta mera critica metodologica della consulenza dell'accusa e non innovativa scientificamente; le dichiarazioni difensive e la documentazione catastale/registri di stalla non hanno fornito efficacia dirimente. Il rigetto è stato motivato in linea con la giurisprudenza sul tema della revisione; conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990
Norme sostanziali sui reati di traffico e detenzione di stupefacenti; contestazione originaria dei fatti per cui è stata emessa la condanna definitiva.
Legge 895/1967
Richiamata quale normativa applicabile in relazione ad aggravanti o specifiche fattispecie collegate agli illeciti contestati (citata nel contesto delle sentenze di merito).
Codice di procedura penale
art. 125; art. 630, comma 1, lett. c); art. 631; art. 634
Art. 630 e successive disposizioni disciplinano l'istituto della revisione: la Corte ha richiamato i limiti della nozione di "prove nuove" (sopravvenute, scoperte o non acquisite/valutate) e il necessario carattere decisivo per rendere ammissibile la revisione; art.125 e altri articoli richiamati per profili procedurali relativi alla prova e alla delibazione preliminare.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e altre sezioni)
Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 (Pisano); Sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003; Sez. 6, n. 34531 del 04/07/2013; Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020; Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017
Richiamati principi consolidati: la nozione di "prove nuove" ai fini della revisione; esclusione delle mere richieste di diversa valutazione di prove già apprezzate; perizie di parte possono essere nuove solo se offrono progressi scientifici decisivi; la delibazione preliminare deve valutare sommariamente ma non superficialmente la capacità delle nuove prove di travolgere il giudicato.
Massime di principio
- Perché un'istanza di revisione sia ammissibile le prove devono essere effettivamente "nuove": sopravvenute, scoperte dopo la sentenza o non acquisite/valutate nel processo precedente; non basta chiedere una diversa valutazione di prove già esaminate.
- Una perizia di parte che si limiti a criticare la metodologia della consulenza dell'accusa non costituisce di per sé prova nuova a meno che non apporti elementi scientifici davvero innovativi e maggiormente attendibili.
- Le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive o testimoniali già riferite nel processo di merito hanno valore limitato in revisione se servono solo a fornire una diversa interpretazione di circostanze già conosciute; devono invece emergere fatti o elementi concretamente inattesi e decisivi.
- Il giudice della revisione svolge una delibazione preliminare sommaria ma non superficiale: può dichiarare manifestamente infondata un'istanza quando i nuovi elementi appaiono chiaramente inidonei a travolgere il giudicato; tale decisione è insindacabile se adeguatamente motivata e priva di vizi logici.
- Per essere decisiva, la nuova prova deve essere idonea a disarticolare il ragionamento probatorio alla base della condanna, non semplicemente a generare dubbi plausibili.
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