Cassazione Penale, Sentenza n. 14712/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio di 24 borse con marchi noti ritenute presumibilmente contraffatte. Il ricorrente deduceva: nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di riesame, contestando l'uso dell'art. 161, comma 4 c.p.p. per la notifica al difensore senza che fosse stato preventivamente tentato l'atto al domicilio eletto; carenza della finalità probatoria del sequestro (sosteneva che era previsto il sequestro preventivo per quel reato); carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta la notificazione del decreto introduttivo mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., perché l'elezione di domicilio risultava inidonea (circostanza non contestata dal ricorrente), e ha affermato l'irrilevanza della sequenza temporale degli accertamenti relativi all'inidoneità del domicilio. Ha altresì ritenuto che la finalità probatoria del sequestro fosse chiarita in modo sintetico ma esaustivo, essendo necessario accertare la contraffazione delle merci, e che il sequestro probatorio sia indipendente da un eventuale provvedimento cautelare reale volto alla confisca. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
La notificazione del decreto introduttivo del giudizio di riesame può essere valida mediante consegna al difensore quando l'elezione di domicilio dell'indagato sia risultata inidonea; non è preclusa dalla sequenza temporale in cui l'accertamento dell'inidoneità sia stato effettuato rispetto alla notifica al difensore.
artt. 648 e 474 cod. pen.
Le ipotesi di reato richiamate giustificano il sequestro probatorio: è legittimo il sequestro finalizzato ad accertare la contraffazione di beni recanti marchi noti, indipendentemente dall'eventuale successivo provvedimento cautelare reale volto alla confisca.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende; nel caso di specie è stata irrogata una somma equa di euro 3.000.
Massime di principio
- La notificazione al difensore prevista dall'art. 161, comma 4 c.p.p. è valida quando l'elezione di domicilio dell'interessato risulti inidonea; l'onere di comunicare tempestivamente la modifica del domicilio grava sull'interessato e non si annulla per mere contestazioni sulla sequenza temporale degli accertamenti.
- Il sequestro probatorio è legittimo anche se riguarda beni che potrebbero essere oggetto di successiva confisca: la finalità di accertamento tecnico-merceologico giustifica la misura cautelare sui beni.
- Censure generiche o non motivate sulla finalità del sequestro o sulla motivazione del provvedimento sono destinate a non essere accolte; è necessaria una contestazione specifica e circostanziata.
- La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare condanne a spese e a sanzioni pecuniarie; va valutato il rischio di conseguenze economiche prima di proporre ricorso manifestamente infondato.
- Nel caso di contestazione formale della notifica, è utile documentare tempestivamente ogni variazione di domicilio e qualsiasi tentativo di notifica precedente per evitare la convalida delle notifiche effettuate al difensore.
Testo integrale
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