Sentenza n. 1938/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 623/2024 emessa in data 11 settembre 2024 dal Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 623/2024 del Tribunale di Monza, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese legali disposta in suo favore quale difensore antistatario della parte vittoriosa. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata all'Amministrazione il 18 settembre 2024. Il Ministero si è costituito senza contestare né il mancato adempimento, né il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza. È stata inoltre richiesta la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione e verificando che la sentenza civile fosse passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza con riferimento alle spese legali entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che egli assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti finanziari necessari, anche tramite funzionario delegato. Il TAR ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha respinto la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale condizione ulteriore per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, in relazione alla notificazione della sentenza e al decorso dei presupposti temporali previsti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna pecuniaria per l'inottemperanza non è stata applicata poiché, considerata l'esiguità degli importi, avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica per non risultare manifestamente iniqua.
Massime di principio
- È esperibile il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato l'Amministrazione al pagamento di somme, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile alle esecuzioni pecuniarie contro le amministrazioni pubbliche.
- Quando l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a una sentenza esecutiva è accertato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendo che quest'ultimo intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività demandatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in rapporto all'entità dell'obbligazione rimasta ineseguita, la sua applicazione avrebbe consistenza soltanto simbolica e, per non risultare manifestamente iniqua, non potrebbe assumere una reale funzione coercitiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 906/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 907/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 908/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 911/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 912/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 913/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →