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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24084/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 10/01/2024 che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., sostenendo invece che avverso tale provvedimento dovesse essere proposto ricorso per cassazione. Il PM denunciava violazione degli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p., sostenendo che l'interessato non debba essere privato della possibilità di veder riesaminate le proprie ragioni davanti al giudice dell'esecuzione e contestando altresì la statuizione del G.E. secondo cui Soma non sarebbe tenuto a demolire la porzione abusiva in quanto di proprietà pubblica.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che il catalogo delle materie disciplinate dall'art. 676 c.p.p. sia tassativo e, quindi, la procedura speciale prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p. non possa essere estesa alle questioni relative all'ordine di demolizione (che costituiscono sanzioni amministrative accessorie). Le questioni sulla demolizione vanno invece ricondotte alle questioni sul titolo esecutivo e alle relative norme sull'esecuzione (art. 671 e artt. 665 ss.), per cui il procedimento da seguire è quello previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. In sintesi: il ricorso del PM è respinto e viene confermata la disciplina ordinaria dell'esecuzione con riguardo all'ordine di demolizione.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Disciplina la forma ordinaria del procedimento di esecuzione: udienza in camera di consiglio, partecipazione del difensore e del pubblico ministero, decisione con ordinanza impugnabile per cassazione.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede, per l'ipotesi di errore sull'identità fisica del condannato, la decisione 'senza formalità' (de plano) con ordinanza comunicata al PM e notificata all'interessato; contro tale ordinanza è prevista opposizione davanti allo stesso giudice, con la conseguente celebrazione del contraddittorio. Tale disciplina è una forma speciale e differisce dalla procedura ordinaria, ma secondo il Collegio non è applicabile alle questioni relative alla demolizione.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Individua le materie in cui il processo di esecuzione si svolge con la particolare procedura elencata; il Collegio ha ritenuto che l'elenco sia tassativo e non estendibile analogicamente alle sanzioni amministrative accessorie come l'ordine di demolizione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riguarda le questioni sul titolo esecutivo; la Corte (Sezioni Unite citate) ha ricondotto le questioni relative all'ordine di demolizione tra quelle sul titolo esecutivo, pertanto devono essere trattate secondo le norme sull'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • artt. 668-675 cod. proc. pen.

    Sono le norme che regolano l'incidente di esecuzione e le ipotesi in cui l'art. 666 trova applicazione; il Collegio osserva che anche queste disposizioni non elencano le sanzioni amministrative accessorie, il che rafforza l'interpretazione restrittiva/ tassativa dell'art. 676.

  • art. 655 cod. proc. pen. e art. 29 reg.

    Richiamate nella sentenza per il principio che il pubblico ministero cura di ufficio l'esecuzione e può investire il giudice dell'esecuzione per la determinazione delle modalità di esecuzione dell'ordine di demolizione contenuto in sentenza.

Massime di principio

  • La procedura speciale prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p. (de plano con opposizione successiva) è limitata all'ipotesi normativa specifica (es. errore sull'identità) e non si estende automaticamente ad altre materie non ricomprese dall'art. 676.
  • L'elenco delle materie dell'art. 676 c.p.p. va interpretato in senso tassativo: non si possono applicare analogicamente le relative forme procedurali a sanzioni amministrative accessorie come l'ordine di demolizione.
  • Le questioni relative all'ordine di demolizione devono essere trattate come questioni sul titolo esecutivo (art. 671) e secondo le norme generali sull'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. 665 ss.), con intervento del pubblico ministero per l'esecuzione d'ufficio se necessario.
  • Se si contesta un ordine di demolizione o le modalità della sua esecuzione, la strada procedurale corretta è l'instaurazione del procedimento davanti al giudice dell'esecuzione previsto per le questioni sul titolo e sull'esecuzione, non l'applicazione automatica della disciplina di cui all'art. 667, comma 4.
  • Il ricorso per cassazione non è la via sostitutiva se la materia è regolata dalla normativa specifica sull'esecuzione: prima va valutata la corretta qualificazione della questione (titolo esecutivo vs. ipotesi tassative dell'art. 676) per individuare il rimedio processuale appropriato.

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