Cassazione Penale, Ordinanza n. 25897/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna per detenzione ai fini di vendita di numerosi pacchetti di sigarette recanti marchi contraffatti. Il ricorso articolava tre censure: (1) violazione di legge per l'erronea sussunzione dei fatti nell'art. 474 c.p., sostenendo che la contraffazione non riguarderebbe il marchio o le sigarette ma il packaging e il codice identificativo univoco, con possibile riconduzione all'art. 291-bis d.P.R. 43/1973 e conseguente assoluzione per inferiore quantità di TLE sequestrato; (2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, ritenuto insussistente o comunque non adeguatamente dimostrato; (3) violazione di legge sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la contraffazione può riguardare anche una riproduzione parziale del marchio e anche il packaging, purché idonea a creare confusione con l'originale; ha inoltre valorizzato la motivazione di merito sulla notorietà dei marchi e sugli accertamenti tecnici che hanno escluso la produzione autorizzata delle sigarette. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva desunto il dolo dalle modalità di acquisto, detenzione e vendita e dall'unicità del codice alfanumerico. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva adeguatamente escluso la sussistenza di elementi favorevoli e aveva valorizzato la gravità della condotta e i precedenti dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
La contraffazione penalmente rilevante può consistere anche in una riproduzione solo parziale del marchio, purché complessivamente idonea a generare confusione con l'originale; può riguardare anche il packaging.
art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973
La difesa lo invocava come norma correttamente applicabile ai fatti, ma la Corte ha escluso la sua pertinenza alla qualificazione operata nei gradi di merito.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione adeguata quando manchino elementi positivi e risultino la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di contraffazione, l'idoneità ingannatoria va valutata in modo complessivo e sintetico: anche una riproduzione solo parziale del segno distintivo può integrare il reato se suscettibile di creare confusione con il prodotto autentico.
- Per i marchi di notorietà e larghissimo uso, la prova della registrazione può non essere necessaria quando sia dimostrata la rinomanza del segno e la sua notoria riferibilità a un determinato produttore; in tal caso l'imputato deve offrire elementi contrari.
- La contraffazione può riguardare anche elementi esteriori del prodotto, come il packaging, se l'insieme dei segni è idoneo a trarre in inganno il consumatore.
- Il dolo può essere desunto da indici fattuali quali l'acquisto al di fuori dei canali leciti, le modalità particolarmente caute di detenzione e vendita e la reiterazione di elementi identificativi anomali sui beni.
- La doglianza in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o non correlate alle ragioni decisive della decisione sono inammissibili.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi e valorizzi la gravità del fatto e i precedenti dell'imputato.
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