Cassazione Penale, Sentenza n. 40372/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma del Tribunale di Padova, aveva dichiarato la responsabilità del Pagano per i reati di false certificazioni mediche (art. 55-quinquies d.lgs. 165/2021) e di truffa continuata. Il ricorso contestava: l'inosservanza e la erronea applicazione delle norme incriminatrici e di norme processuali (tra cui art. 62-bis c.p., artt. 49 c.p. e 220 c.p.p.), deducendo che la documentazione medica non poteva essere ritenuta falsa perché confermata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO); la mancata esecuzione di una perizia nonostante la presunta "macroscopica falsità" dei documenti; la violazione del principio del favor rei e degli artt. 192 e 533 c.p.p. per aver basato la condanna su ipotesi e congetture; vizi di motivazione in ordine all'elemento soggettivo (dolo) della truffa e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti e su censure di merito generiche e prive della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Ha ritenuto che i tre motivi riproponessero doglianze già esaminate e correttamente respinte in sede di merito; ha richiamato i criteri secondo cui il vizio di travisamento della prova è efficace solo se capace di disarticolare l'intero ragionamento probatorio e ha confermato l'intangibilità della valutazione di merito in presenza di "doppia conforme". La Corte ha altresì ritenuto plausibile e logica la motivazione della Corte d'Appello, che ha esposto elementi concreti (mancata presentazione alla CMO, permanenza in Puglia, svolgimento di altro lavoro, esiti delle visite fiscali, incongruità delle prognosi) che escludevano la necessità di perizia e comprovavano il dolo e il sistema fraudolento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020
Riferimento alle forme procedurali seguite nel processo di cassazione; la Corte ha dato atto del procedimento svolto nelle forme previste da tale norma
art. 55-quinquies d.lgs. 165/2021
Norma invocata per le false certificazioni mediche; la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente il reato per i certificati falsi prodotti per giustificare assenze retribuite dal servizio
art. 62-bis cod. pen.
Citato dal ricorrente come violato o erroneamente applicato; la Cassazione non ha affrontato nel merito la questione, ritenendo il motivo generico e attinente al giudizio di fatto
art. 49 cod. pen.
Riferimento del ricorrente in relazione a norme sulle circostanze; la Corte di Cassazione ha considerato la censura generica e di merito
art. 220 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse una rinnovata critica di merito non ammessa in cassazione
artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per vizio di motivazione e principio del favor rei; la Cassazione ha osservato che le censure erano generiche e non superavano il limite del devolutum, non potendo rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito
art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norme sulla ammissibilità del ricorso per cassazione e sui requisiti di specificità dei motivi; la Corte ha applicato tali disposizioni per dichiarare l'inammissibilità perché i motivi erano generici e attinenti al merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede di revisione del merito: censure che si limitano a rimettere in discussione valutazioni probatorie e motivazioni di fatto sono spesso dichiarate inammissibili se non specificamente indicate e fondate sui presupposti di legge
- Il vizio di travisamento della prova è efficace solo se l'errore indicato è tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio e mostrare l'illogicità della motivazione rispetto a un elemento decisivo
- La mancata esecuzione di una consulenza peritale non impedisce di affermare la responsabilità quando la motivazione di merito mostra elementi concreti e sufficienti (comportamento dell'imputato, esiti di visite fiscali, incongruità della documentazione) che giustificano la decisione
- In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado coerenti), la valutazione del merito è particolarmente protetta in cassazione e difficilmente riformabile
- Le doglianze generiche o ripetitive che non indicano con precisione quali atti o parti della motivazione siano erronei non soddisfano i requisiti di specificità degli artt. 581 e 591 c.p.p. e portano all'inammissibilità del ricorso
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere ritenuto legittimo se motivato sulla base della personalità negativa del ricorrente desumibile dalla gravità, dalla reiterazione del comportamento e dall'assenza di elementi positivi di valutazione
- La sussistenza del dolo nella truffa può essere desunta anche da un insieme di circostanze (comportamento sistematico per restare lontano dal lavoro, uso di certificati falsi, percezione continuativa della retribuzione) quando adeguatamente argomentate dal giudice di merito
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