Cassazione Civile, Ordinanza n. 28926/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il caso origina da un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2005, nel quale erano state contestate al contribuente alcune movimentazioni bancarie ritenute non giustificate e determinati maggiori compensi professionali. In appello la controversia era stata decisa in parte a favore dell’Ufficio; successivamente il contribuente ha promosso revocazione dinanzi alla CTR, sostenendo che l’invito del 2 novembre 2009, con cui l’Amministrazione gli aveva chiesto chiarimenti sulle movimentazioni bancarie, non fosse mai stato validamente notificato. Secondo il ricorrente, ciò emergeva da documentazione acquisita solo dopo, e l’avviso di ricevimento recava la dicitura di irreperibilità senza il procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c. La CTR ha respinto la revocazione ritenendo insussistenti dolo processuale e artifici/raggiri dell’Ufficio, oltre a ritenere tardiva la revocazione e comunque marginale la questione della notifica dell’invito, poiché il contraddittorio risultava già instaurato dal giugno 2009. In cassazione il ricorrente ha censurato tale decisione lamentando travisamento dei fatti, omessa valutazione di documenti decisivi, violazione del giusto processo, del contraddittorio e della buona fede, nonché vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo generico e confuso, sostanzialmente volto a rivalutare il merito e a riproporre le stesse doglianze già respinte in revocazione, senza denunciare un vizio di legittimità specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la censura era inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., perché cumulava profili diversi e non riconducibili con chiarezza a un vizio di legittimità tipizzato. Ha inoltre rilevato che le doglianze miravano a ottenere un nuovo esame dei fatti e dei documenti, operazione non consentita in cassazione; la ricostruzione del presupposto fattuale della revocazione e l’esclusione del dolo processuale erano state compiute dal giudice di merito con motivazione non illogica né apparente. La Corte ha richiamato i principi in tema di revocazione per dolo processuale, precisando che non basta allegare fatti non veritieri, il silenzio su circostanze decisive o la mancata produzione di documenti, ma occorrono artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno il giudice. Spese dichiarate irripetibili, poiché l’Agenzia è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
La revocazione per dolo processuale richiede la dimostrazione di una condotta fraudolenta della parte, con artifizi o raggiri idonei a indurre in inganno il giudice; non sono sufficienti allegazioni generiche o la mera mancata produzione di documenti.
art. 51 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in combinato disposto con l’art. 395 c.p.c. ai fini del termine per proporre revocazione nel processo tributario.
art. 140 c.p.c.
Evocato dal ricorrente per sostenere l’irregolarità della notificazione dell’invito; la Corte non accoglie la doglianza perché la questione è ritenuta comunque non decisiva e non sindacabile nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito o in una rivalutazione del fatto storico e dei documenti, specie quando la censura è solo una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico: occorre indicare la rubrica del motivo, esporre puntualmente le ragioni della censura e confrontarsi analiticamente con la motivazione impugnata; è inammissibile la critica generica e confusa svolta con un unico motivo multifattoriale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per l’accertamento dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, tassativo e chiaramente sussumibile in una delle ipotesi di vizio tipizzate dal codice di rito; è inammissibile la censura generica che cumuli profili diversi e non coordinati.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a rivalutare il merito della controversia o a dare una diversa lettura dei documenti e dei fatti storici, salvo i limiti rigorosi del vizio denunciabile nei termini di legge.
- La revocazione per dolo processuale presuppone una condotta fraudolenta della parte vittoriosa, connotata da artifizi o raggiri idonei a ingannare il giudice; non basta la mera prospettazione di fatti non veri, il silenzio su circostanze decisive o la mancata produzione documentale.
- Se il giudice di merito esclude in modo non illogico e non apparente la sussistenza del dolo processuale e ritiene non decisiva la contestazione sulla notificazione di un atto, la censura di legittimità che miri solo a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile.
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