Sentenza n. 10010/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione rif. prot. n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2026, in possesso della sola Amministrazione e relativo elenco “CONDUCENTI DI AUTOMEZZI - agosto 2024 - Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti Primo scorrimento – Sedi assegnate Ordine alfabetico”, con il quale il ricorrente è stato assegnato presso la sede del Tribunale di Novara; - della nota Prot. m_dg.DOG.25/03/2026.0066348.U del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e inquadramenti, comunicata in data 25/03/2026, a firma del Direttore dell’Ufficio III, Dott.ssa -OMISSIS-; - del bando di concorso Ministero Giustizia, Prot.D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024 “Bando di concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda”, limitatamente e per quanto possa risultare lesivo in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992; - nonché di tutti gli atti precedenti, successivi e/o comunque connessi a quelli impugnati e lesivi e/o pregiudizievoli degli interessi del ricorrente, anche se ad oggi non conosciuti; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riesame della propria posizione nell’ambito dello scorrimento della graduatoria, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e dell’ordine di graduatoria e dei titoli di preferenza, e per l’effetto di essere assegnato presso la sede di Roma, o altra prossima alla propria residenza quanto ai motivi aggiunti, depositati il 23 aprile 2026: - del contratto individuale di lavoro, sottoscritto in data 24/02/2026, nella parte in cui il ricorrente viene assegnato presso l’Ufficio giudiziario del Tribunale di Novara e con obbligo di permanenza nella sede di assegnazione “considerata la volontà manifestata dai candidati secondo personali criteri di preferenza al momento della scelta della sede”, nonché del relativo verbale di immissione in possesso nelle parti de quibus; - del Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, non in possesso dell’esponente, con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, profilo conducente di automezzi, nel limite dei posti utili a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, e relativo elenco sedi residue, limitatamente e per quanto possa risultare lesivo, in relazione al rifiuto dell’amministrazione resistente, con nota Prot. m_dg.DOG.25/03/2026.0066348.U, di riassegnare le successive sedi divenute vacanti, non oggetto di scelta nel primo scorrimento; - di tutti gli atti e determinazioni con cui il Ministero della Giustizia ha stabilito la non riassegnabilità delle sedi divenute vacanti e la sottrazione delle sedi vacanti alla scelta degli idonei già immessi in servizio; - nonché di tutti gli atti precedenti, successivi e/o comunque connessi a quelli impugnati e lesivi e/o pregiudizievoli degli interessi del ricorrente, anche se ad oggi non conosciuti; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riesame della propria posizione nell’ambito dello scorrimento della graduatoria, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e dell’ordine di graduatoria e dei titoli di preferenza, e per l’effetto di essere assegnato presso la sede di Roma, o altra prossima alla propria residenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione della sede di servizio presso il Tribunale di Novara, unitamente agli atti dello scorrimento della graduatoria e al diniego di riassegnazione delle sedi successivamente divenute vacanti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, idoneo non vincitore collocato al n. 1047 della graduatoria degli idonei e al n. 958 della graduatoria di merito del concorso per 1.000 conducenti di automezzi, ha contestato l’assegnazione presso il Tribunale di Novara e il rifiuto dell’Amministrazione di riesaminare la sua posizione e di assegnargli una sede a Roma o prossima alla residenza. Ha dedotto, tra l’altro, violazione dei principi di parità di trattamento e buon andamento, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992, degli artt. 2, 3 e 97 Cost. e delle norme internazionali a tutela delle persone con disabilità; nonché violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 112 Cost. Ha rappresentato di avere omesso per errore, nella domanda di concorso, l’indicazione di due figli minori a carico e di assistere continuativamente i suoceri, invalidi al 100% e portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il contratto individuale di lavoro e il verbale di immissione in possesso, nella parte relativa all’assegnazione a Novara e all’obbligo di permanenza, nonché gli atti dello scorrimento e la scelta amministrativa di non riassegnare le sedi divenute vacanti. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio e definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure relative all’assegnazione della sede, ai titoli di preferenza, all’art. 33 della legge n. 104/1992 e alla riassegnazione delle sedi vacanti. Il giudice ha rilevato che gli atti erano stati notificati esclusivamente alle Amministrazioni resistenti, mentre non erano stati evocati in giudizio gli altri candidati utilmente collocati in graduatoria e già assegnatari delle sedi alle quali il ricorrente aspirava. Tali soggetti sono stati qualificati come parti necessarie, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso e l’assegnazione al ricorrente della sede di Roma avrebbe potuto pregiudicare la posizione di un candidato già assegnatario della medesima sede. In applicazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati inammissibili per omessa evocazione dei controinteressati necessari. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare quando il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state sentite.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Impone la notificazione del ricorso alle parti necessarie; la mancata evocazione dei controinteressati incisi dall’eventuale accoglimento determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 33, comma 3, legge n. 104/1992
È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della pretesa di valorizzazione delle esigenze assistenziali nella scelta della sede, ma il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 3, comma 3, legge n. 104/1992
È stato richiamato in relazione alla condizione di handicap grave dei familiari assistiti dal ricorrente, senza valutazione di merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base dell’avviso alle parti circa la possibile definizione del ricorso in rito.
Massime di principio
- Quando l’accoglimento di un ricorso contro l’assegnazione di una sede concorsuale può comportare l’attribuzione della stessa sede al ricorrente in luogo di un candidato già assegnatario, quest’ultimo è controinteressato necessario e deve essere evocato in giudizio.
- La mancata notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai candidati già assegnatari delle sedi suscettibili di essere sottratte o riassegnate determina l’inammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- La valutazione nel merito delle censure relative ai titoli di preferenza, alle esigenze assistenziali e alla legittimità dello scorrimento della graduatoria presuppone la completezza del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione potrebbe essere direttamente pregiudicata dall’accoglimento.
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