Cassazione Penale, Sentenza n. 10952/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bejko impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ancona per due ragioni principali: 1) il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., deducendo inosservanza/erronea applicazione degli artt. 81 c.2 c.p. e 671 c.p.p. in relazione agli artt. 73 e 74 DPR n.309/1990 e denunciando mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, posto che vi sarebbero coincidenza del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale e sovrapposizione soggettiva tali da dimostrare un programma criminoso unitario; 2) errori nella rideterminazione delle pene in executivis dopo la pronuncia di incostituzionalità (sent. Corte Cost. n.40/2019), perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente riconsiderato e diminuito le maggiorazioni per continuazione e non avrebbe applicato la più favorevole cornice edittale ai reati satellite, mantenendo aumenti non conformi al principio di rilettura in melius stabilito dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha rigettato il primo motivo (confermando che la sola vicinanza temporale e una parziale sovrapposizione di soggetti non erano sufficienti a provare una anticipata ed unitaria ideazione delle condotte) ma ha accolto il secondo motivo. In particolare la Corte ha censurato l'ordinanza sul punto della rideterminazione delle pene dopo la pronuncia di incostituzionalità, perché il giudice dell'esecuzione non ha ridotto "in melius" le maggiorazioni per continuazione relative ai reati satellite; per tal motivo l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto, mentre per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; richiede verifica degli indici concreti (identità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, soggetti, modalità, sistematicità) da parte del giudice dell'esecuzione
art. 81, secondo comma, cod. pen.
criterio per la determinazione del trattamento sanzionatorio in presenza di più delitti commessi con medesima volontà unitaria; utile ai fini della valutazione della continuazione
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
norme sui delitti in materia di stupefacenti invocate come oggetto delle condotte considerate per la continuazione; la Corte valuta l'identità del bene giuridico e la natura delle condotte ai fini del riconoscimento della continuazione
art. 606 cod. proc. pen.
regola le ipotesi di ricorso per cassazione e i motivi ammessi, richiamata per la formalizzazione dei motivi di impugnazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limita l'enunciazione dei motivi nella sentenza di cassazione e regola la motivazione ridotta; richiamato per la struttura espositiva del ricorso e della motivazione
Sentenza Corte Costituzionale n.40/2019
pronuncia di incostituzionalità che ha modificato la cornice edittale minima per alcuni reati e impone al giudice dell'esecuzione di ricalcolare eventuali pene in senso più favorevole all'imputato, compresa la riconsiderazione delle maggiorazioni per continuazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n.28659/2017 "Gargiulo" e Sez. 1, n.221/2021 "Ayadi")
principi secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un'unitaria progettualità e che, in caso di pronuncia di incostituzionalità che rende più favorevole la cornice edittale, il giudice dell'esecuzione deve rivedere la determinazione della pena in melius, comprese le maggiorazioni per continuazione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva richiede la prova di una anticipata e unitaria ideazione delle condotte: non è sufficiente la sola vicinanza temporale o la presenza di alcuni soggetti comuni
- Gli indicatori utili al giudice sono: omogeneità delle violazioni e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, coincidenza soggettiva, modalità operative, sistematicità e programmazione di vita; la valutazione è globale e motivata
- Quando una norma dichiarata incostituzionale modifica la cornice edittale in senso più favorevole (es. riduzione del minimo), il giudice dell'esecuzione deve rideterminare le pene "in melius" anche riguardo alle maggiorazioni per continuazione e ai reati satellite
- Il giudice dell'esecuzione non può semplicemente confermare le maggiorazioni per continuazione adottate in sede di cognizione senza riconsiderarle alla luce della nuova cornice edittale più favorevole
- In caso di vizi nella ricalcolazione della pena dopo una pronuncia costituzionale, il rimedio pratico della Corte è l'annullamento limitato alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto
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