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Sentenza

Sentenza n. 6804/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni (FNC3) presentata tramite piattaforma online, pervenuto mediante comunicazione a mezzo pec del 7 luglio 2025; - per quanto occorrere dovesse, dell’art. 10.2 dell’Avviso pubblico FNC3, laddove si prevede come “perentorio” il termine di giorni 20 per la trasmissione della documentazione integrativa.

Giustizia amministrativa202509434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di ammissione al Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni (FNC3) per mancata integrazione documentale nei termini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa aveva presentato domanda di ammissione al Fondo Nuove Competenze, allegando l’Allegato 04 barrato e corredato da una nota esplicativa. Essa aveva chiarito che l’accordo di rimodulazione dell’orario era stato sottoscritto nell’ambito della procedura prevista dal Fondo interprofessionale FonARCom, mediante la Commissione Parere Parti di Cifa e Confsal, secondo l’Avviso FonARCom n. 6/2024 e l’accordo interconfederale del 9 maggio 2019. Il Ministero, ritenendo l’Allegato 04 non presente, aveva richiesto l’integrazione documentale e, non ritenendola effettuata nei termini, aveva rigettato l’istanza. Con il primo motivo l’impresa ha dedotto eccesso di potere per omessa, carente ed erronea valutazione della documentazione, violazione ed erronea applicazione dei paragrafi 5.1 e 10.2 dell’Avviso FNC3 e violazione dell’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990, sostenendo che l’Allegato 04 non fosse compilabile secondo le modalità concretamente utilizzate e che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la documentazione già prodotta e la modalità alternativa di stipula dell’accordo prevista dal Fondo di appartenenza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del paragrafo 10.2 dell’Avviso, l’incolpevole affidamento sul termine più lungo di venti giorni e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, contestando la comunicazione ministeriale che aveva successivamente indicato un termine di dieci giorni e sostenendo la natura ordinatoria, anziché perentoria, del termine per l’integrazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che l’art. 88, comma 1, del d.l. n. 34/2020 consente la stipula degli accordi di rimodulazione sia da parte delle rappresentanze sindacali operative in azienda o delle rappresentanze territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative, sia secondo le modalità previste dal Fondo paritetico interprofessionale di riferimento. Il paragrafo 5.1 dell’Avviso FNC3, per le aziende aderenti a tali Fondi, rinvia infatti alle modalità proprie del Fondo. L’Avviso FonARCom n. 6/2024 prevedeva, in alternativa alla sottoscrizione da parte delle rappresentanze sindacali, la possibilità di richiedere l’accordo direttamente alla Commissione Parere Parti di Cifa e Confsal; l’impresa aveva seguito proprio tale modalità. Il Ministero ha invece desunto, senza adeguata esplicitazione nel procedimento, l’assenza di rappresentanze sindacali interne dalla scelta dell’impresa e ha preteso la compilazione dell’Allegato 04 secondo uno schema non apparentemente predisposto per la modalità alternativa concretamente utilizzata. Considerate anche le spiegazioni già fornite dall’impresa, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire espressamente il presupposto della richiesta e fornire indicazioni specifiche sulle modalità di compilazione del modulo. Tale carenza ha determinato un difetto di istruttoria e ha illegittimamente fondato il rigetto dell’istanza. Il TAR ha annullato il provvedimento, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo. La seconda censura, relativa alla durata e alla natura del termine per l’integrazione, è stata ritenuta superflua. Spese integralmente compensate per la novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 88, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    [a]l fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica […] i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

    La disposizione ammette diverse modalità di stipula degli accordi di rimodulazione, comprese quelle realizzate dalle rappresentanze sindacali operative in azienda o dalle rappresentanze territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative.

  • art. 1, comma 2, l. n. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al divieto di aggravamento del procedimento; la decisione accoglie il ricorso per difetto di istruttoria senza sviluppare un’autonoma applicazione della disposizione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La norma è richiamata dalla ricorrente in via subordinata per sostenere la natura non perentoria del termine assegnato per l’integrazione; il TAR non esamina la censura perché assorbita.

  • paragrafo 5.1 dell’Avviso pubblico FNC3

    Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, […] gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento, ivi incluse quelle relative alle rappresentanze sindacali, fatto salvo contenere quanto previsto al successivo punto 5.2 del presente paragrafo.

    Per le aziende aderenti a un Fondo paritetico interprofessionale, l’accordo deve seguire le modalità previste dal Fondo di riferimento; tali modalità possono includere forme alternative alla sottoscrizione diretta da parte di un sindacato e di un’associazione datoriale.

  • paragrafo 4.6 dell’Avviso pubblico FNC3

    All’istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegata la seguente documentazione: […] c) autocertificazioni di rappresentatività da parte del datore di lavoro nel caso di mancanza della rappresentatività sindacale interna firmata dal datore di lavoro, dall’Associazione datoriale e dall’Associazione sindacale (Allegato_04) […]

    L’Allegato 04 è funzionale all’ipotesi di mancanza di rappresentanza sindacale interna, ma il modulo deve essere coordinato con le modalità alternative di stipula previste dal Fondo di riferimento.

Massime di principio

  • Quando un avviso pubblico rinvia, per una determinata categoria di partecipanti, alle modalità procedurali previste dal Fondo o dall’organismo di riferimento, l’Amministrazione deve esaminare la domanda alla luce di tali modalità e non può applicare automaticamente un modulo standard concepito per una fattispecie diversa.
  • Se la documentazione presentata evidenzia una modalità alternativa di formazione o sottoscrizione dell’accordo, prevista dall’avviso o dal Fondo di riferimento, l’Amministrazione deve esplicitare il presupposto fattuale della richiesta integrativa e indicare concretamente come il modulo debba essere compilato in relazione alla fattispecie specifica.
  • Il rigetto di una domanda di contributo fondato sulla mancata integrazione documentale è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’Amministrazione non considera le spiegazioni già fornite dall’interessato e non verifica se il documento richiesto sia effettivamente pertinente e compilabile secondo la modalità procedurale utilizzata.
  • L’annullamento del rigetto per difetto di istruttoria non comporta automaticamente l’ammissione al contributo, ma lascia salva la riedizione del potere amministrativo, purché l’Amministrazione riesamini la domanda tenendo conto dei rilievi contenuti nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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